Cassazione Penale, Sentenza n. 29323/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta (30/10/2024) che ha confermato il rigetto dell'istanza di restituzione avanzata da G.L. Costruzioni s.r.l.s. di due autovetture Maserati, soggette a confisca di prevenzione nell'ambito del sequestro del compendio aziendale della "Car Luca" s.r.l. I ricorrenti sostengono che i procedimenti che hanno colpito "Car Luca" non possono influire sulle loro posizioni: già sono stati restituiti altri beni immobili e ritenono venuto meno il vincolo del sequestro per le autovetture (procedimenti 775/2016 RGNR e 25/2016 RMP). Denunciano violazione dell'art. 52 D.lgs. 149/2011 e chiedono la restituzione dei veicoli, rilevando inoltre l'assenza, negli ultimi sette anni, di un'azione esecutiva da parte dell'amministrazione per il pagamento del residuo.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per vizio di rappresentanza: i diritti connessi a una situazione creditoria verso un soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale devono essere esercitati mediante difensore munito di procura speciale (art. 100 c.p.p.). Il ricorso per cassazione promosso da difensore del terzo non munito di procura speciale è inammissibile e non è possibile sanare il difetto con la norma civilistica di regolarizzazione (art. 182, comma 2, c.p.c.). Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa per responsabilità colposa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi del principio richiamato dalla Corte costituzionale (sent. n. 186/2000).
Norme richiamate
Invocata dai ricorrenti come norma rilevante per la restituzione di beni oggetto di misura di prevenzione; nella sentenza la questione sostanziale non è stata esaminata per l'inammissibilità procedurale del ricorso.
Codice di procedura penale, art. 100
La Corte interpreta la norma nel senso che le pretese civilistiche connesse a situazioni creditorie verso soggetti sottoposti a misure di prevenzione devono essere esercitate tramite difensore munito di procura speciale; il difetto rende il ricorso inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 182, comma 2
Non è applicabile per sanare il difetto di rappresentanza nel procedimento relativo a misure di prevenzione penale; la Corte esclude la possibilità di regolarizzazione attraverso tale disposizione.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014 (Borrelli, Rv. 260894)
Precedente richiamato che conferma l'inderogabilità dell'obbligo di procura speciale per il difensore del terzo nelle impugnazioni relative a misure di prevenzione.
Corte costituzionale, sent. 13/06/2000, n. 186
Richiamata per giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) in presenza di ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Chi intende proporre impugnazioni relative a misure di prevenzione patrimoniale per far valere una pretesa civilistica (es. restituzione di beni) deve essere rappresentato da un difensore munito di procura speciale; il mancato possesso di tale procura rende il ricorso inammissibile.
- Il vizio di rappresentanza non può essere sanato con la norma civilistica di regolarizzazione (art. 182 c.p.c.) quando la materia attiene a misure di prevenzione penale; dunque è essenziale curare la procura già nella fase di proposizione dell'impugnazione.
- Anche quando vi siano argomenti sostanziali forti (es. cessazione del vincolo di sequestro, avvenuta restituzione di altri beni), la considerazione del merito può essere preclusa da difetti procedurali formali: cura preventiva della documentazione di rappresentanza è prioritaria.
- La mancata osservanza degli obblighi formali può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche l'addebito delle spese processuali e, in presenza di colpa, un versamento alla Cassa delle ammende; valutare il rischio di sanzioni economiche prima di proporre ricorsi.
- Prassi consigliata: acquisire e depositare procura speciale specifica prima di impugnare, documentare tempestivamente eventuali atti esecutivi o passi omessi dall'amministrazione e, se possibile, sollevare contestazioni di merito nelle sedi procedurali appropriate evitando lacune formali.
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