Cassazione Civile, Ordinanza n. 31585/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a un credito di natura non previdenziale. Nel giudizio di merito, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello del debitore, aveva dichiarato estinto il credito per intervenuta prescrizione, compensando però integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio. Il soccombente sulla regolazione delle spese ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese fosse illegittima in presenza di totale soccombenza delle controparti e che fosse errato fondarla sull'asserita mancanza di un orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di azione di accertamento della prescrizione dei crediti non previdenziali.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo. Ha osservato che, nel testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, è consentita solo in caso di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, come ulteriormente chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Ha quindi rilevato l'incongruità della motivazione del Tribunale, perché la stessa sentenza di merito aveva accolto l'appello richiamando un orientamento delle Sezioni Unite del 2015 e successive decisioni, per poi affermare, ai fini delle spese, l'assenza di un orientamento consolidato. La Cassazione ha pertanto cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio.
Norme richiamate
richiamato insieme agli artt. 92 e 100 c.p.c. come parametro della regolazione delle spese; la statuizione sulle spese deve essere coerente con il criterio di soccombenza, salvo i casi eccezionali di compensazione previsti dalla legge
nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, solo in caso di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
richiamato nel motivo di ricorso quale norma processuale violata in relazione alla regolazione delle spese
richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale
d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13
ha modificato l'art. 92, comma 2, c.p.c., regime applicabile al caso
ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 132/2014, incidendo sulla disciplina della compensazione delle spese
Corte cost. n. 77 del 2018
ha integrato la disciplina dell'art. 92, comma 2, c.p.c., precisando i presupposti per la compensazione delle spese
Sezioni Unite n. 19704 del 2015
richiamata dal giudice di merito per accogliere l'appello sulla prescrizione del credito
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite, in assenza di reciproca soccombenza, è consentita solo nei casi tassativamente o comunque rigorosamente circoscritti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
- È viziata la statuizione sulle spese che riconosca una causa di compensazione fondata sull'asserita novità della questione quando il giudice di merito abbia invece deciso la controversia richiamando un orientamento giurisprudenziale già esistente e non innovativo.
- La motivazione sulla regolazione delle spese deve essere coerente con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito: non è logicamente ammissibile valorizzare, per le spese, l'assenza di un orientamento consolidato su una questione che il giudice stesso ha ritenuto definita dalla giurisprudenza.
- In presenza di totale soccombenza di una parte, la compensazione delle spese richiede una motivazione specifica e conforme ai presupposti normativi, non essendo sufficiente un richiamo generico alla mancanza di consolidamento giurisprudenziale.
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