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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02315/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Campos impugnava la conferma della condanna per violazione della prescrizione imposta dalla sorveglianza speciale (divieto di allontanarsi dall'abitazione in orario notturno, ex art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011). Ha dedotto (1) nullità dell'udienza e della sentenza perché l'appello è stato trattato in forma cartolare nonostante la sua tempestiva e personale manifestazione di volontà di partecipare all'udienza (tramessa dall'1.10.2024 dall'ufficio matricola del carcere); (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 546 c.p.p. rispetto al trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte d'appello ha motivato solo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e non sulla misura della pena, ritenuta dal primo giudice elevata per la "non comune capacità a delinquere".

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto applicabile la disciplina emergenziale e l'art. 598-bis c.p.p.: la richiesta di partecipazione all'udienza del detenuto doveva essere formulata tramite il difensore nei termini perentori (quindici giorni) e non aveva efficacia se prodotta direttamente dall'imputato; conseguentemente non si è configurata alcuna nullità per mancato contraddittorio. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché la doglianza sul trattamento sanzionatorio non era stata dedotta in appello (dove si era contestato solo il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche). Ha altresì ritenuto congrua la motivazione del primo giudice sull'entità della pena (pena base un anno e sei mesi motivata con la recidiva e la "non comune capacità a delinquere"). Infine ha condannato Campos al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 75, comma 2)

    Norma della quale è stato ritenuto responsabile il ricorrente: violazione di prescrizione imposta dalla sorveglianza speciale (divieto di allontanarsi dall'abitazione in orario notturno).

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    «L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore [...]"

    Il comma 2 richiede che la richiesta di partecipazione sia presentata dalla parte privata tramite difensore entro termine perentorio; la Corte ha interpretato la disposizione nel senso che l'imputato detenuto non può validamente chiedere la partecipazione personalmente quando la disciplina emergenziale è applicabile.

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (comma 4)

    «La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza"

    La Corte ha richiamato tale disposizione per confermare l'interpretazione secondo cui la richiesta dell'imputato deve transitare attraverso il difensore; la forma prevista è perentoria per fruire della trattazione orale nel giudizio cartolare emergenziale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come fondamento del diritto dell'imputato a partecipare al processo e garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile la regolamentazione procedurale che impone la richiesta tramite difensore con il diritto alla partecipazione.

  • art. 6 CEDU (art. 6, comma 3, lett. c), d), e) - Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamata quale parametro di garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione dei diritti convenzionali in relazione alla trattazione cartolare senza partecipazione personale del detenuto.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022

    Richiamata per stabilire che la disciplina emergenziale in materia di appello (con le relative regole su trattazione cartolare) si applicava alle impugnazioni proposte entro il 30/6/2024, e quindi alla fattispecie in esame.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione dell'appello; la Corte ha ritenuto che la doglianza sul trattamento sanzionatorio non fosse stata posta in appello e quindi non potesse essere esaminata in Cassazione.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama l'inammissibilità dei motivi di cassazione per fatti o questioni non dedotte in appello; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla misura della pena perché non prospettato in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando vige la disciplina emergenziale o l'art. 598-bis c.p.p., la richiesta di partecipazione all'udienza cartolare deve essere presentata tramite il difensore entro i termini perentori: una richiesta inoltrata direttamente dall'imputato detenuto può non essere considerata valida.
  • In Cassazione sono ammissibili solo i motivi già dedotti in grado di appello; questioni nuove o non sollevate in appello possono essere dichiarate inammissibili ex art. 606, comma 3, c.p.p.
  • La mera mancata partecipazione personale dell'imputato non determina automaticamente la nullità dell'udienza se la richiesta di partecipazione non è stata formulata nei modi e termini stabiliti dalla legge.
  • Le censure sulla misura della pena richiedono specifica deduzione in appello: se in appello si è lamentata solo la mancata concessione di attenuanti generiche, la Cassazione non può esaminare in punto di gravità della pena se non previamente impugnata.
  • La scelta legislativa di richiedere che la partecipazione sia prospettata tramite difensore tende a privilegiare una valutazione tecnica e ponderata del tipo di rito (cartolare o orale) e non è, di per sé, incompatibile con il diritto costituzionale alla partecipazione dell'imputato.

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