Cassazione Penale, Sentenza n. 30262/2025 del 04/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il condannato ha chiesto il trasferimento del luogo di esecuzione della pena sostitutiva a Caselle Torinese e la modifica delle prescrizioni per allontanarsi dal domicilio per lavoro e bisogni di vita. Il Magistrato di sorveglianza di Vercelli ha disposto il trasferimento del luogo di esecuzione e ha trasmesso gli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino ritenendolo territorialmente competente per decidere sulla modifica delle prescrizioni. Il Magistrato di sorveglianza di Torino ha però dichiarato la propria incompetenza territoriale, sostenendo che la competenza rimaneva fissata al momento dell'emissione dell'ordinanza (art. 62 L. 689/81), e ha restituito gli atti a Vercelli. Vercelli ha quindi proposto conflitto di competenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato competente il Magistrato di sorveglianza di Torino. Ha ritenuto ammissibile il conflitto e ha seguito la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la competenza per la fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva si individua nel magistrato del luogo di effettiva esecuzione della pena (residenza/domicilio attuale del condannato), anche se diverso dal magistrato che ha emesso l'ordinanza ex art. 62 L. 689/81. La Corte ha richiamato l'art. 677, comma 2, c.p.p. (che assegna la competenza, in mancanza di diversa disposizione, al giudice del luogo di residenza o domicilio dell'interessato) e le norme regolamentari (d.P.R. n. 230/2000, artt. 97, co.7 e 100, co.5) che fanno ricadere la competenza sul magistrato del nuovo luogo di esecuzione; ne consegue che Torino è competente a decidere sulla modifica delle prescrizioni.
Norme richiamate
art. 62, legge 30 novembre 1981 n. 689
Disciplina l'ordinanza che indica le modalità esecutive della sanzione sostitutiva; dalla sentenza emerge che l'avere emesso tale ordinanza non attribuisce in via automatica la competenza per la gestione successiva della fase esecutiva se il luogo effettivo di esecuzione cambia.
art. 56, legge 30 novembre 1981 n. 689
Riferimento alla detenzione domiciliare sostitutiva; utilizzato per definire l'ambito materiale della misura esecutiva oggetto della controversia.
art. 677, comma 2, codice di procedura penale
quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio
Principio generale di competenza territoriale che si applica anche alla fase esecutiva della detenzione domiciliare: la competenza spetta al magistrato del luogo di residenza/domicilio dell'interessato salvo diversa disposizione normativa.
art. 66, legge 30 novembre 1981 n. 689 (novellato)
Norma sulla revoca della sanzione sostitutiva menzionata per segnalare che le modifiche normative introdotte non hanno alterato il principio di competenza territoriale basato sul luogo di esecuzione.
d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, artt. 97, comma 7 e 100, comma 5
Norme regolamentari che servono a individuare il magistrato di sorveglianza competente in funzione del luogo in cui prosegue l'esecuzione della pena sostitutiva; qui interpretate nel senso che la competenza segue il luogo effettivo di esecuzione.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 42346 del 11/10/2024, Rv. 287149 - 01
"il magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione alla fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva [...] va individuato in quello del luogo della effettiva esecuzione della pena sostitutiva, pur se diverso da quello che, ai sensi dell'art. 62 della citata legge, ha emesso l'ordinanza indicativa delle sue modalità esecutive"
Precedente vincolante che chiarisce che la competenza per la gestione esecutiva della detenzione domiciliare spetta al magistrato del luogo di effettiva esecuzione e non a quello che ha originariamente emesso l'ordinanza.
Massime di principio
- La competenza territoriale per decisioni sulla fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva si determina in base al luogo di effettiva esecuzione (residenza/domicilio attuale del detenuto), non in base al magistrato che ha emesso l'ordinanza iniziale ex art. 62 L. 689/81.
- In caso di trasferimento del luogo di esecuzione, il magistrato del nuovo luogo è titolare della competenza per modifiche delle prescrizioni e per gli atti esecutivi successivi; il magistrato che ha emesso l'ordinanza non mantiene automaticamente la competenza.
- Se c'è contrasto tra magistrati su chi sia competente, è possibile proporre il conflitto di competenza ai sensi degli artt. 28 e seguenti c.p.p.; la giurisprudenza di legittimità tende a risolvere il conflitto a favore del magistrato del luogo di effettiva esecuzione.
- L'art. 677, comma 2, c.p.p. è la norma guida per i casi in cui l'interessato non è materialmente detenuto: salvo diversa disposizione, la competenza segue la residenza o il domicilio.
- Le modifiche legislative (es. riforma Cartabia) non hanno mutato il principio per cui la competenza esecutiva segue il luogo di sconto della misura; dunque va sempre verificato il luogo effettivo di esecuzione prima di esercitare poteri sulla misura.
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