Cassazione Penale, Sentenza n. 33389/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza ex art. 629-bis c.p.p. diretta a ottenere la rescissione del giudicato di condanna divenuto irrevocabile. La Corte territoriale aveva ritenuto che l'omessa comunicazione della variazione del domicilio da parte dell'Arcos costituisse "sconoscenza colpevole" della pendenza del processo e quindi comportamento volontario volto a non partecipare al giudizio, giustificando il rigetto dell'istanza di rescissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: l'ordinanza impugnata è stata annullata per vizio logico-giuridico e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano per un nuovo giudizio sull'istanza di rescissione ex art. 629-bis. La Cassazione ha precisato che, ai fini della rescissione del giudicato, non è sufficiente la regolarità formale delle notificazioni o una presunzione di volontaria mancata partecipazione; va invece valutata l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato assente e la mera omissione di comunicare la variazione di domicilio è un comportamento negativo non idoneo di per sé a provare la conoscenza del procedimento. Inoltre è stato ribadito che la notificazione della "vocatio in iudicium" effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., in luogo diverso da quello indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'istanza di rescissione del giudicato per motivi di nullità o violazioni processuali gravi; la Corte interpreta che l'istanza richiede una valutazione sull'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato assente.
Prevede la notificazione della vocatio in iudicium in luogo diverso dal domicilio eletto quando la notifica non è possibile; la Corte precisa che tale notificazione, essendo eseguita in luogo diverso da quello indicato, non prova automaticamente la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680-01
Precedente richiamato per affermare che la notificazione ai sensi dell'art.161, comma 4, quando eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
Massime di principio
- Per ottenere la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. è necessario dimostrare l'effettiva mancata conoscenza del processo; non basta la regolarità formale delle notifiche o presunzioni ricavate da omissioni passive dell'imputato.
- L'omessa comunicazione della variazione di domicilio è un comportamento negativo che, di per sé, non prova la volontà dell'imputato di sottrarsi al processo né la sua conoscenza degli atti; i giudici devono richiedere elementi positivi che attestino la consapevolezza o meno della pendenza del procedimento.
- La notificazione effettuata ai sensi dell'art.161, comma 4, in luogo diverso da quello indicato non crea una presunzione assoluta di conoscenza: va valutata la concreta ricezione dell'atto e le circostanze che possano dimostrare la conoscenza effettiva.
- Per i difensori: raccogliere e produrre prove sulla mancata ricezione di comunicazioni (es. attestazioni anagrafiche, comunicazioni a terzi, dichiarazioni, documenti su trasferimenti) e contestare entro procedura le notifiche eseguite in luogo diverso dal domicilio dichiarato.
- Per i giudici del merito: nell'esaminare istanze di rescissione si deve operare una disamina concreta delle prove sulla conoscenza, evitando valutazioni basate esclusivamente su presunzioni derivanti da omissioni di comportamento dell'imputato.
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