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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20610/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva agito contro la datrice di lavoro per ottenere il superiore inquadramento e le conseguenti differenze retributive, ma i giudici di merito avevano ritenuto prescritto il diritto, in assenza di atti interruttivi tra il 2005 e il 2016. A sostegno dell'interruzione della prescrizione, il lavoratore aveva dedotto la comunicazione alla società della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione del 25 maggio 2005 e, in appello, aveva prodotto copia della comunicazione della Direzione Provinciale del Lavoro del 1 febbraio 2007 con allegata istanza di conciliazione e ricevuta di avvenuta ricezione da parte della società, oltre a una successiva missiva della società del 21 febbraio 2007 ricevuta dalla DPL il 22 febbraio 2007. La Corte d'appello aveva però dichiarato tardiva e quindi inammissibile tale produzione, ritenendo che il documento non fosse stato dimostrato come inutilmente richiesto prima o nel corso del primo grado. Con il ricorso per cassazione, il lavoratore ha denunciato la violazione dell'art. 437 c.p.c. per mancata ammissione di prova documentale indispensabile in appello; con il secondo motivo ha riproposto le domande già formulate nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo e unico effettivo motivo di ricorso, affermando che la documentazione prodotta in appello era prova nuova indispensabile, perché idonea a dimostrare la ricezione di un atto interruttivo della prescrizione e quindi a eliminare l'incertezza sulla ricostruzione fattuale posta a base della declaratoria di prescrizione. Ha richiamato il principio secondo cui nel giudizio di appello sono ammissibili le prove nuove indispensabili, anche a prescindere dalla negligenza della parte, in funzione di contemperamento con la ricerca della verità materiale. Ha inoltre ricordato che la convocazione avanti alla commissione di conciliazione, se contenente la specificazione delle rivendicazioni, integra una messa in mora idonea a interrompere la prescrizione ex art. 2943, comma 4, c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà riesaminare le pretese del lavoratore alla luce dei principi indicati e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge relativa all'ammissibilità della prova documentale in appello

  • art. 437 c.p.c.

    nel giudizio di appello del lavoro possono essere ammesse prove nuove indispensabili; il divieto di nuove prove va contemperato con la ricerca della verità materiale

  • art. 410 c.p.c.

    la richiesta di tentativo di conciliazione viene considerata nel quadro degli effetti interruttivi collegati alla procedura conciliativa

  • art. 2943, comma 4, c.c.

    la convocazione dinanzi alla commissione di conciliazione, quando contenga l'esplicitazione delle rivendicazioni, vale come messa in mora idonea a interrompere la prescrizione

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello del lavoro è ammissibile la prova documentale nuova quando sia indispensabile, cioè idonea da sola a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione dei fatti rilevanti o a provare un fatto rimasto indimostrato o insufficientemente provato.
  • La valutazione dell'indispensabilità della prova nuova va compiuta in concreto e, in cassazione, la Corte può verificarla direttamente quando sia denunciato un error in procedendo.
  • La richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione, se contenente la specificazione delle pretese creditorie, può integrare una messa in mora e produrre effetto interruttivo della prescrizione.
  • L'ammissione della prova nuova indispensabile in appello non elimina il regime delle preclusioni istruttorie del primo grado, ma ne rappresenta una deroga limitata giustificata dall'esigenza di accertare correttamente il fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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