Cassazione Penale, Ordinanza n. 37124/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 20 novembre 2025 della Corte d’appello di Roma, pronunciata all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge processuale in relazione all’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., lamentando l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Il testo non specifica la condotta concreta né il reato contestato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel concordato sui motivi di appello, sono deducibili in cassazione le questioni riguardanti la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del Procuratore generale e la difformità della decisione rispetto all’accordo; non sono invece ammissibili le doglianze concernenti i motivi rinunciati, né quelle relative alla qualificazione giuridica del fatto concordata dalle parti, salvo il caso di pena illegale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. Il testo non riporta ulteriori statuizioni.
Norme richiamate
è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale
L’accordo raggiunto nel concordato sui motivi di appello preclude la proposizione in cassazione di doglianze sui punti concordati, compresa la qualificazione giuridica del fatto e anche se la questione è rilevabile d’ufficio; resta salva l’ipotesi di pena illegale.
il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., attesa l'erronea qualificazione giuridica del fatto
La norma è indicata quale parametro del motivo di ricorso, ma il testo non ne espone un’autonoma interpretazione; la Corte decide la doglianza applicando i limiti di ricorribilità connessi al concordato in appello.
sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Nel ricorso contro una sentenza emessa a seguito di concordato sui motivi di appello non sono ammissibili le censure relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo
Il principio secondo cui l’accordo sui punti concordati preclude successive doglianze in cassazione, elaborato per il precedente concordato, resta applicabile al concordato disciplinato dall’art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza emessa all’esito del concordato sui motivi di appello sono ammissibili le censure concernenti la formazione della volontà della parte di aderire al concordato, il consenso del Procuratore generale e l’eventuale difformità della pronuncia rispetto all’accordo.
- L’accordo delle parti sui punti concordati comporta la rinuncia a dedurre in cassazione ulteriori doglianze su quei punti, anche quando riguardino questioni rilevabili d’ufficio; non è quindi ammissibile una censura sulla qualificazione giuridica concordata del fatto, salvo che sia stata irrogata una pena illegale.
- Sono inammissibili le doglianze relative ai motivi di appello rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
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