Cassazione Penale, Ordinanza n. 33508/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generica la censura sul travisamento per omissione della testimonianza a discarico e manifestamente infondati i motivi relativi al dolo di profitto, all'altruità dei beni e al possesso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità ai soli fini civili per appropriazione indebita. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 646 c.p. e il vizio di motivazione, anche per travisamento derivante dall'omessa valutazione della testimonianza a discarico di un soggetto che avrebbe riferito genericamente di un trasporto di vestiario. La censura è stata ritenuta generica, poiché non indicava in che modo tale prova avrebbe compromesso decisivamente la coerenza della motivazione, fondata sulla deposizione della persona offesa e sul reiterato rifiuto dell'imputato di restituire, dopo la cessazione della convivenza, beni di proprietà della persona offesa. Il ricorrente ha inoltre contestato la sussistenza del dolo di profitto, sostenendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, rilevando che il dolo dell'appropriazione indebita consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi della cosa altrui posseduta senza averne diritto, allo scopo di conseguire una qualsiasi utilità illegittima, individuata nel caso concreto anche nella volontà di vendicarsi della cessazione della convivenza. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alle nozioni di altruità della cosa e possesso. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché, secondo la ricostruzione recepita nella sentenza impugnata, i beni non restituiti erano prevalentemente effetti personali della persona offesa.
Norme richiamate
Il reato richiede la coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto e allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi utilità illegittima.
Massime di principio
- Nel reato di appropriazione indebita, il dolo consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi della cosa mobile altrui posseduta a qualsiasi titolo, nella consapevolezza dell'assenza di un diritto sull'appropriazione e con lo scopo di conseguire per sé o per altri una qualsiasi utilità illegittima.
- L'utilità perseguita ai fini del dolo di profitto dell'appropriazione indebita può consistere anche in una finalità non patrimoniale, quale la volontà di arrecare una ritorsione o vendetta alla persona offesa, purché la condotta sia diretta a procurare un'utilità illegittima.
- La censura di travisamento per omissione è generica quando il ricorrente non indica in modo specifico come la prova asseritamente non valutata avrebbe inciso decisivamente sulla motivazione, introducendo una radicale incompatibilità nell'impianto argomentativo della decisione.
- Ai fini dell'appropriazione indebita, la natura di cosa altrui e il possesso possono essere desunti dalla ricostruzione fattuale complessiva; la mancata restituzione di effetti personali appartenenti alla persona offesa può integrare la condotta appropriativa quando sia accompagnata dalla volontà di trattenerli senza diritto.
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