Cassazione Civile, Sentenza n. 11511/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione, in cassazione, del decreto del Tribunale di Roma che, nell'omologare un accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., aveva ritenuto insussistente il requisito reddituale utile ai fini dell'art. 152 att. c.p.c. e aveva condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite e di CTU. Il Tribunale aveva motivato la condanna osservando che la dichiarazione sostitutiva prodotta dalla ricorrente indicava il reddito personale (zero) ma lasciava in bianco lo spazio relativo al reddito del nucleo familiare, per cui quella dichiarazione non sarebbe idonea a dimostrare il possesso del requisito reddituale per l'esonero dalle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto ammissibile la censura e fondata la doglianza sulla interpretazione della dichiarazione resa dalla ricorrente. La Corte ha affermato che l'esenzione dalle spese prevista dall'art. 152 att. c.p.c. è connessa al "fatto" del possesso di un reddito sotto la soglia e non richiede necessariamente che la dichiarazione sostitutiva riporti uno schema rigido o la specifica determinazione numerica del reddito familiare. Pertanto la dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente, pur avendo lasciato in bianco la cifra del reddito familiare, attestava comunque che il reddito complessivo del nucleo non superava la soglia prevista e doveva essere ritenuta idonea a esonerare la ricorrente dalla condanna alle spese. La Corte ha cassato il decreto impugnato nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite e della CTU e ha condannato l'INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in € 1.400,00 oltre accessori).
Norme richiamate
nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente [...] non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze e onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico ...
La norma mira a esonerare dalla condanna alle spese chi, per fatto obiettivo (reddito sotto la soglia), ha titolo all'esenzione; non impone uno schema formale rigido della dichiarazione sostitutiva né la specifica indicazione numerica del reddito familiare per essere efficace.
D.P.R. 30.05.2002 n. 115 (art. 76, 77, art. 79 commi 1-3)
riferimenti normativi richiamati dall'art. 152 att. c.p.c. per la determinazione del reddito e per le modalità di dichiarazione
Art. 76 e 77 stabiliscono modalità di determinazione del reddito ai fini delle agevolazioni; l'art. 79 (in particolare comma 1) prevede uno schema per la dichiarazione ai fini del gratuito patrocinio, ma art. 152 att. c.p.c. richiama solo i commi 2 e 3 di art. 79 e non il comma 1: ciò indica che per l'esonero dalle spese non è richiesto il rigido schema di cui al comma 1.
Norma processuale che disciplina l'accertamento tecnico preventivo, contesto procedurale nel quale è stato proposto il ricorso e compiuta la dichiarazione sostitutiva; la decisione impugnata era un decreto di omologa reso a seguito di tale procedimento.
legge n. 388/2000, art. 80 comma 3
Richiamata nel decreto di merito in relazione al 'requisito sanitario' evocato dal Tribunale; nella decisione di cassazione la questione centrale invece è stata il corretto esercizio dell'esenzione dalle spese sulla base della dichiarazione reddituale.
Cass. n. 24303/2016
Giurisprudenza citata dalla decisione: aveva ritenuto in passato che art. 152 non impone la specifica indicazione del reddito nella dichiarazione sostitutiva. La Corte, pur richiamando tale orientamento, chiarisce che l'esonero è collegato al fatto reddituale e che la dichiarazione può essere valutata in termini sostanziali anziché formali.
Cass. n. 22110/2022
Richiamata per distinguere la domanda di gratuito patrocinio (che richiede uno schema formale ai sensi dell'art. 79 comma 1 T.U.) dalla situazione disciplinata da art. 152 att. c.p.c., dove l'esenzione dipende dal possesso del reddito e non da una formale istanza.
Massime di principio
- L'esonero dalle spese previsto dall'art. 152 att. c.p.c. si fonda sul 'fatto' oggettivo del possesso di un reddito sotto la soglia prevista: la dichiarazione sostitutiva deve comprovare sostanzialmente tale fatto e non è necessariamente invalida per l'assenza di una specifica indicazione numerica del reddito familiare.
- La norma non rimanda al comma 1 dell'art. 79 T.U. n.115/2002 (schema formale per il gratuito patrocinio): pertanto non è richiesto lo stesso rigore formale previsto per la domanda di patrocinio a spese dello Stato.
- Il giudice di merito interpreta il contenuto degli atti, ma la Corte di legittimità può sindacare l'interpretazione quando essa comporti violazione di legge, errore nella qualificazione giuridica dei fatti o omissione di un fatto allegato e decisivo.
- In pratica, una dichiarazione sottoscritta che affermi contestualmente (anche senza indicazione numerica esplicita) che il reddito personale e/o familiare non supera la soglia prevista dovrebbe di norma valere a ottenere l'esonero dalle spese; tuttavia è consigliabile fornire dati chiari per evitare contestazioni.
- Consiglio operativo: quando si invoca l'esonero ex art. 152 att. c.p.c., è buona prassi allegare la dichiarazione sostitutiva firmata con l'indicazione esplicita del reddito personale e del reddito complessivo del nucleo familiare e, se possibile, richiamare i limiti normativi applicabili, così da prevenire obiezioni formali che possano far perdere tempo e costi.
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