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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11512/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna dell'INPS al pagamento dell'assegno di natalità (art. 1, comma 125, l. n. 190/2014) a favore di Rahman Shafiqur. L'ente sosteneva che l'assegno non rientrasse nelle prestazioni di sicurezza sociale ma fosse un premio per incentivare la natalità e che la normativa richiedeva, per i cittadini extracomunitari, il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o il permesso unico) per poter beneficiare della prestazione; deduceva violazione/errata applicazione delle norme nazionali (art. 1, commi 125-129 l. 190/2014, d.P.C.M. 27.2.2015, artt. 4-bis, 43 e 44 d.lgs. 286/1998) e delle disposizioni europee (direttiva 2011/98/UE e Regolamento CE n. 883/2004).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto infondato il motivo di censura alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria: l'assegno è stato considerato nell'ambito delle prestazioni di assistenza sociale/familiari e, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 54/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014 che escludeva determinati cittadini di Paesi terzi, la necessità del permesso di soggiorno CE a lungo periodo non può essere mantenuta come unico presupposto. Ne deriva che possono beneficiare dell'assegno i cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato a fini lavorativi o ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa e ai quali sia comunque consentito lavorare, anche se non titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 125-129, legge 24 dicembre 2014, n. 190

    "al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno", riconosceva un assegno di importo pari a 960 euro annui per ogni figlio nato tra il 1º.1.2015 e il 31.12.2017

    La Corte ha considerato la prestazione nella sfera delle prestazioni di assistenza sociale/familiari e ha richiamato la declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte costituzionale n.54/2022) della parte della norma che discriminava i cittadini di Paesi terzi non titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.

  • D.P.C.M. 27 febbraio 2015

    Regolamentazione attuativa collegata alla disciplina dell'assegno di natalità; citato dall'INPS come parte della cornice normativa ma non decisivo alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma primaria.

  • D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), artt. 4-bis, 41, 43, 44

    Rilevante per la definizione delle tipologie di permesso di soggiorno; la Corte ha ritenuto che, dopo la pronuncia costituzionale, non possa essere posto come vincolo esclusivo per l'erogazione dell'assegno il solo possesso del permesso CE di soggiornanti di lungo periodo, dovendosi considerare anche altre categorie di permessi che consentono di lavorare.

  • Direttiva 2011/98/UE (procedura unica per i cittadini di paesi terzi)

    Richiamata in relazione al principio di parità di trattamento: i cittadini di Paesi terzi ammessi a fini lavorativi devono poter beneficiare di analoghe tutele nei confronti di alcune prestazioni, secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 3 della direttiva.

  • Regolamento (CE) n. 883/2004

    Rilevato come quadro comunitario per le prestazioni familiari/sociali; la Corte d'appello aveva ritenuto che l'assegno rientrasse nelle prestazioni familiari destinate a compensare i carichi familiari e quindi soggette al principio di parità di trattamento.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 54/2022

    Fondamentale: ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014 che escludeva dalla prestazione alcuni cittadini di Paesi terzi, rendendo così inapplicabile il requisito del permesso CE di soggiornanti di lungo periodo quale condizione esclusiva per l'erogazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma procedurale richiamata per disporre l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una prestazione viene qualificata come prestazione di assistenza sociale o familiare, si applicano princìpi di inclusione che possono estendere l'accesso anche a cittadini di paesi terzi ammessi a lavorare, salvo espressi e legittimi limiti costituzionali o comunitari.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione nazionale modifica l'assetto dei presupposti di accesso alle prestazioni: gli enti erogatori devono adeguarsi immediatamente agli effetti della sentenza costituzionale, eliminando i vincoli dichiarati illegittimi.
  • Le disposizioni europee (direttive e regolamenti comunitari) che prevedono il principio di parità di trattamento per i lavoratori stranieri possono incidere sull'interpretazione delle norme nazionali sulle prestazioni familiari, ampliandone la platea dei beneficiari.
  • In caso di contrasto tra la norma nazionale e il quadro costituzionale o sovranazionale, il giudice deve privilegiare l'interpretazione conforme agli obblighi costituzionali e comunitari, a tutela dell'effettività del diritto.
  • Per valutare l'idoneità dei titoli di soggiorno ai fini dell'accesso a prestazioni sociali va considerata la reale possibilità di svolgere attività lavorativa e non solo la denominazione formale del permesso; il requisito del permesso CE di lungo periodo non può essere l'unico criterio se dichiarato incostituzionale o in contrasto con obblighi UE.

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