Cassazione Civile, Sentenza n. 11546/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi: se debba assumersi la retribuzione dovuta per legge o contratto (quanto il lavoratore ha diritto di ricevere) oppure la retribuzione di fatto corrisposta. L'INPS, in particolare, censura la regolazione dell'onere della prova in riferimento alle ipotesi eccettuative (titoli autonomi rispetto al rapporto di lavoro giustificanti i pagamenti) e propone domande aggiuntive relative a voci retributive connesse alla transazione; inoltre lamenta omessa pronuncia su alcuni profili ma tali censure non furono tempestivamente devolute al giudizio di legittimità.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che la nozione di retribuzione imponibile debba considerare quanto il lavoratore ha diritto di ricevere (retribuzione dovuta per legge o contratto) e che l'obbligazione contributiva del datore sussiste indipendentemente dall'effettivo pagamento o da una eventuale rinuncia del lavoratore. L'INPS non ha ottenuto accoglimento delle doglianze sulla regolazione dell'onere della prova e le censure per omessa pronuncia sono state considerate non devolute tempestivamente. Le spese sono compensate. Inoltre, ai sensi dell'art.13 co.1-quater d.P.R. n.115/2002, sussistono presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le parti ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i ricorsi ex art.13 co.1, se dovuto.
Norme richiamate
L. n. 153 del 1969, art. 12
tuttociò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro
La Corte interpreta l'espressione come riferimento non alla sola retribuzione effettivamente corrisposta ma a tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere (retribuzione dovuta per legge o contratto), ai fini dell'imponibile contributivo
art. 1362 cod. civ.
Richiamato dall'INPS nell'ambito della doglianza sull'onere della prova; la Corte rileva inammissibilità della doglianza secondo la procedura di legittimità
art. 1363 cod. civ.
Richiamato dall'INPS in relazione all'onere della prova; la questione viene comunque ritenuta inammissibile nel ricorso
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater
La Corte dispone che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico di entrambe le parti ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per i ricorsi ex art.13 co.1, se dovuto
Giurisprudenza citata
Citato a sostegno del principio secondo cui l'obbligazione contributiva è autonoma rispetto all'obbligazione retributiva e sussiste anche se il datore non ha corrisposto le retribuzioni o il lavoratore ha rinunciato ai diritti
Massime di principio
- Ai fini contributivi va considerato come imponibile tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere per legge o contratto, non solo quanto effettivamente pagato.
- L'obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l'ente previdenziale è autonoma e sussiste indipendentemente dall'effettivo adempimento degli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore o da una presunta rinuncia del lavoratore.
- L'INPS che impugna decisioni deve rispettare le regole processuali sull'onere della prova e sulla tempestività delle censure; questioni non tempestivamente devolute al giudizio di legittimità possono essere dichiarate inammissibili.
- Le doglianze fondate su ipotesi eccezionali e tassative (es. esistenza di un titolo autonomo a giustificazione di pagamenti) richiedono prova adeguata e non sono ricostruibili per analogia; la loro mancata dimostrazione può portare all'inammissibilità del ricorso.
- Quando entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili, le spese possono essere compensate e può essere disposto il versamento di contributi unificati a carico delle parti ricorrenti.
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