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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11565/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che, pur avendo condannato Enel al versamento dei contributi e delle sanzioni sulle mensilità aggiuntive, avrebbe erroneamente escluso dalla contribuzione le somme corrisposte a titolo transattivo per ricalcolo dell'indennità di anzianità e del TFR, equiparandole a voci esenti (TFR). Enel Green Power proponeva ricorso incidentale per ottenere l'esclusione da contribuzione delle mensilità aggiuntive in quanto qualificabili come incentivi all'esodo ovvero non dovute se non effettivamente corrisposte, e censurava la valutazione di merito sulla natura e sui presupposti delle mensilità aggiuntive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale dell'INPS sia il ricorso incidentale di Enel Green Power S.p.A. Confermata, perciò, la decisione della Corte d'appello di Roma (che aveva riconosciuto la natura retributiva delle mensilità aggiuntive e l'obbligo contributivo anche con riferimento alle mensilità 'erogabili' non effettivamente corrisposte). Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente. Inoltre la Corte ha rilevato l'obbligo dei ricorrenti di versare l'eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto, se dovuto.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, art. 6

    Richiamato per l'esclusione dalla base imponibile delle somme riferite al trattamento di fine rapporto; la Corte ha ritenuto che alcune somme transattive riconducibili al TFR siano escluse dalla contribuzione ai sensi di tale disposizione

  • legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12

    Interpretata nel senso che la nozione di retribuzione imponibile comprende le erogazioni giustificate dal rapporto di lavoro, mentre sono escluse solo le voci tassativamente previste (es. TFR, incentivi all'esodo se qualificabili come tali). La Corte ha ritenuto che le mensilità aggiuntive non rientrino nelle esclusioni tipizzate ove abbiano natura retributiva

  • codice civile, artt. 1362 e 1363

    Riferiti in relazione ai criteri di interpretazione degli atti negoziali; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia applicato correttamente i criteri ermeneutici per stabilire la natura delle somme

  • codice civile, art. 2697

    Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha confermato che il giudice di merito ha valutato correttamente le risultanze probatorie e che l'onere di provare l'esenzione spetta a chi la invoca

  • codice di procedura civile, art. 360

    Norma invocata per i motivi di cassazione (vizi di diritto e omesso esame di fatto); la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per carenza dei presupposti di censura di merito consentiti in sede di legittimità

Massime di principio

  • Le somme corrisposte in esecuzione di una transazione possono restare soggette a contribuzione se nella transazione sono incluse poste di natura retributiva intrinsecamente collegate al rapporto di lavoro; non è sufficiente la mera qualità formale di transazione per escludere l'imponibilità.
  • Le voci tassativamente escluse dalla base imponibile (es. TFR, incentivi all'esodo qualificati come tali) devono essere interpretate restrittivamente: se l'emolumento ha funzione sostitutiva della retribuzione o altra funzione retributiva, è imponibile.
  • Le mensilità aggiuntive che svolgono una funzione di erogazione economica sostitutiva della retribuzione dopo la cessazione del rapporto hanno natura retributiva e sono soggette a contribuzione anche se non materialmente corrisposte, quando sussistano i presupposti per il loro pagamento (sono quindi dovuti contributi sulle mensilità 'erogabili').
  • L'onere di provare l'esenzione dall'obbligo contributivo grava su chi la invoca; il giudizio sulla natura delle somme (retributiva o esente) è valutazione di merito riservata ai giudici di merito e sindacabile in cassazione solo per vizi specifici di motivazione o violazioni delle regole ermeneutiche.
  • In sede di cassazione non è ammissibile una censura che si limiti a proporre un'interpretazione alternativa dei fatti o degli atti negoziali senza individuare errori di diritto o carenze motivazionali nel giudizio di merito.

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