Cassazione Civile, Sentenza n. 11569/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, riformando il primo grado, aveva rigettato l'opposizione dell'INPS a un decreto ingiuntivo con cui gli intimati chiedevano la condanna dell'ente al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sul TFR liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro. La questione centrale era la qualificazione giuridica della prestazione erogata dal Fondo di tesoreria istituito dalla l. n. 296/2006: la Corte d'appello aveva ritenuto che il TFR erogato dal Fondo fosse di natura retributiva e non previdenziale, con la conseguenza che gli accessori per ritardo (rivalutazione e interessi) costituivano componente necessaria del credito originario e potevano cumularsi. L'INPS deduceva violazione e falsa applicazione delle norme relative al Fondo (l. n. 296/2006, commi 755 ss., D.M. 30.1.2007) e del codice civile (artt. 2114 e 2116 c.c.), sostenendo che la prestazione ha natura previdenziale e che, pertanto, devono trovare applicazione le regole specifiche (tra cui il divieto di cumulo previste dalla l. n. 412/1991, art. 16, comma 6).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che il Fondo di tesoreria istituito dalla l. n. 296/2006 gestito dall'INPS costituisca una gestione previdenziale obbligatoria e che le prestazioni erogate dal Fondo abbiano natura previdenziale, sebbene modulata secondo i presupposti e la misura dell'art. 2120 c.c. La Corte ha affermato che il Fondo è l'unico soggetto obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007 e che il datore di lavoro è al più un adiectus solutionis causae, limitato ai contributi dovuti per il mese e in subordine. Ne consegue l'applicabilità delle norme proprie della materia previdenziale (tra cui l'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991 e gli artt. 2114 e 2116 c.c.), con la conseguenza che la sentenza della Corte d'appello, che aveva qualificato la prestazione come retributiva, è cassata. La causa è rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, con decisione sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 755 e ss.)
La Corte interpreta la norma come istitutiva di un "Fondo per l'erogazione" dei TFR a gestione INPS, finanziato con contributi obbligatori a carico dei datori di lavoro (con principio della ripartizione); il Fondo garantisce ai lavoratori l'erogazione della quota di TFR corrispondente ai versamenti e costituisce una gestione previdenziale obbligatoria.
Decreto Ministeriale 30 gennaio 2007
art. 1 e art. 2, commi 2 e 4
Il D.M. contiene le modalità operative: il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità dell'art. 2120 c.c.; il datore di lavoro può erogare la quota di competenza del Fondo salvo conguaglio, ma tale erogazione è limitata ai contributi dovuti e il Fondo resta il soggetto obbligato al pagamento negli altri casi. Il D.M. conferma il carattere previdenziale e il meccanismo di anticipazione salvo conguaglio.
Codice Civile
art. 2120; art. 2114; art. 2116, comma 1
Art. 2120 c.c. disciplina la misura e i presupposti del TFR; art. 2114 e 2116 sono richiamati per segnalare la natura di gestione previdenziale obbligatoria e per affermare che le prestazioni previdenziali sono dovute al lavoratore anche quando l'imprenditore non abbia versato i contributi, confermando l'obbligo del Fondo.
Legge 30 dicembre 1991, n. 412
La Corte ritiene applicabile la norma che disciplina la materia degli accessori per ritardo in ambito previdenziale (in particolare il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi), atteso che la prestazione del Fondo ha natura previdenziale.
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
disciplina della previdenza complementare
Richiamato per distinguere le quote di TFR destinate alle forme di previdenza complementare da quelle che confluiscono nel Fondo: la misura del contributo dovuto al Fondo è pari alla quota di TFR non destinata alle forme pensionistiche complementari.
Legge 8 marzo 1982, n. 297
Citata in tema di tutela dei lavoratori non rientranti nell'obbligo di versamento al Fondo di tesoreria (imprese con meno di 50 dipendenti), come strumento sostitutivo in casi particolari.
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
art. 29 (richiamato dalla giurisprudenza)
La Corte richiama precedenti orientamenti su responsabilità solidale dell'appaltante e questioni di legittimazione; tali orientamenti vengono però riconsiderati alla luce della qualificazione previdenziale del Fondo.
Massime di principio
- Se una prestazione è riconosciuta e organizzata da una legge come erogata da un Fondo gestito dall'INPS con contributi obbligatori e con principio di ripartizione, essa va generalmente qualificata come prestazione previdenziale, anche se la misura e i presupposti richiamano disposizioni codicistiche (es. art. 2120 c.c.).
- Quando la legge individua il Fondo come soggetto erogatore obbligato (e prevede meccanismi di anticipazione da parte del datore di lavoro limitati ai contributi dovuti), il Fondo è il principale obbligato alla corresponsione: il datore di lavoro è al più un adiectus solutionis causae, con responsabilità limitata ai contributi del periodo e in subordine.
- Per le prestazioni qualificate come previdenziali trovano applicazione le regole proprie del diritto previdenziale (es. artt. 2114-2116 c.c. e norme speciali), ivi compresi i limiti al cumulo di accessori per ritardo previsti dalla normativa specifica (es. L. n. 412/1991, art. 16, comma 6), con conseguenze sulla possibilità di domandare contemporaneamente rivalutazione monetaria e interessi.
- In caso di inadempimento del datore di lavoro (anche in procedure concorsuali), il lavoratore può rivolgersi al Fondo per la quota maturata dopo l'entrata in vigore della disciplina; il Fondo, se eroga la prestazione, poi può esperire l'azione di recupero nei confronti del datore di lavoro.
- La qualificazione della prestazione (retributiva vs previdenziale) è essenziale per determinare chi sia il soggetto obbligato e quali regole accessorie si applichino: dunque, in contenziosi su TFR erogato da strutture pubbliche/obbligatorie, occorre analizzare testualmente le fonti istitutive del Fondo e i meccanismi di finanziamento e riscossione per stabilire l'effettiva natura giuridica.
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