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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13960/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la condanna per lesioni personali aggravate e dichiarato estinta per prescrizione una contravvenzione contestata in altro capo, rideterminando la pena. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla propria penale responsabilità, lamentando in sostanza una ricostruzione non corretta dei fatti e delle prove. Con il secondo motivo ha censurato il mancato esonero dell'aggravante dell'uso del coltello ex art. 585 c.p., sostenendo che essa non dovesse essere ritenuta integrata. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e delle fonti probatorie, in presenza di doppia conforme di condanna; il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva già fornito adeguata motivazione sulla sussistenza dell'aggravante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando gli effetti della sentenza impugnata: permane la condanna per il reato di lesioni personali aggravate di cui agli artt. 582 e 585 c.p., resta ferma la declaratoria di non doversi procedere per la contravvenzione estinta per prescrizione e rimane la rideterminazione della pena operata in appello. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per il reato di lesioni personali oggetto della condanna confermata.

  • art. 585 c.p.

    Norma che prevede l'aggravante delle lesioni e che, nel caso concreto, è stata ritenuta integrata dall'uso di un coltello; la censura sul punto è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 585 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'aggravante contestata e alla motivazione ritenuta sufficiente dalla Corte territoriale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre un vizio di motivazione che si traduca in una richiesta di rivalutazione del fatto, delle prove o in una lettura alternativa del compendio probatorio, specie quando vi sia una doppia conforme di condanna.
  • La doglianza sull'insussistenza di un'aggravante è infondata quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione specifica e non meramente apparente circa il fatto costitutivo dell'aggravante stessa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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