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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25073/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a un anno e due mesi di reclusione per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Con quattro motivi deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità e sulla supposta mancanza di motivazione; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche; 4) violazione di legge per il diniego del beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 c.p. Nella memoria difensiva insisteva per l'accoglimento del ricorso. La Corte ha ritenuto che tutte le censure riproponessero questioni già vagliate dal giudice di merito e non formulassero specifiche critiche idonee a superare la doppia conforme di condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: la responsabilità era già stata accertata con motivazione logica e coerente, fondata sulla fittizietà delle fatture emesse da una società priva di struttura e operatività, qualificata come società cartiera, e sulla conseguente consapevolezza dell'imputato nell'utilizzarle nelle dichiarazioni fiscali; il diniego dell'art. 131-bis c.p. era giustificato dal fatto che le fatture erano state utilizzate in due anni d'imposta e in numero rilevante, escludendo la minima offensività; il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dall'assenza di elementi positivi allegati dalla difesa; il diniego della non menzione era motivato dal fatto che i reati erano stati commessi nell'esercizio di attività commerciale e che il giudice aveva indicato elementi contrari alla concessione del beneficio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ritenuto sussistente sulla base dell'utilizzo di fatture fittizie in dichiarazioni fiscali.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è esclusa quando la condotta non è di minima offensività, valorizzando la reiterazione su due annualità d'imposta e il numero rilevante delle fatture utilizzate.

  • art. 175 c.p.

    Il beneficio della non menzione può essere negato quando il giudice di merito indica specifici elementi contrari, come la commissione dei reati nell'esercizio di attività commerciale e l'esigenza di tutelare la clientela.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme di condanna, il ricorso per cassazione non può limitarsi a riprodurre doglianze già disattese in appello, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, indicando puntuali vizi logici o giuridici.
  • Ai fini della responsabilità per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, è decisivo l'accertamento della fittizietà delle fatture e della consapevolezza dell'utilizzatore circa la loro natura inesistente, anche quando le fatture provengano da una società cartiera priva di struttura e operatività.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando la condotta presenti un significativo disvalore complessivo, desumibile dalla reiterazione nel tempo e dalla consistenza delle operazioni fraudolente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice rileva l'assenza di elementi positivi allegati dalla difesa idonei a giustificare un trattamento di speciale benevolenza.
  • Il beneficio della non menzione richiede una motivazione autonoma rispetto agli altri benefici di pena: se viene negato, il giudice deve indicare elementi specifici di segno contrario o spiegare perché gli elementi favorevoli non valgono anche per tale beneficio.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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