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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30939/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia di merito della Corte di appello resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Nel ricorso deduceva, in sostanza, vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, alla mancata concessione di generiche attenuanti e alla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze si risolvevano in mere enunciazioni di principio e non prospettavano censure consentite in sede di legittimità, poiché il provvedimento impugnato aveva già affrontato in modo lineare, coerente e logicamente argomentato i temi sollevati.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in generiche enunciazioni di principio o in una mera riproposizione di vizi motivazionali non specificamente correlati ai limiti del giudizio di cassazione.
  • Quando la sentenza impugnata ha già affrontato in modo lineare, coerente e logicamente argomentato i profili relativi alla responsabilità, alle attenuanti generiche e alla pena, il ricorso che si limita a contestazioni apodittiche è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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