Cassazione Civile, Ordinanza n. 13129/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Gli eredi di un soggetto che aveva acquistato con atto pubblico un fabbricato da decenni adibito a forno hanno agito per far dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale di una porzione di terreno nel Comune di Canossa e, in particolare, dell’area su cui insisteva parte del fabbricato ampliato. Secondo la loro prospettazione, solo una porzione pari a 18,55 mq del manufatto insisteva sul mappale 148, mentre le aree indicate nell’azione (mapp. 144 e 146) dovevano ritenersi usucapite; inoltre sostenevano che l’area non fosse effettivamente demaniale, ma al più patrimonio indisponibile o area non più destinata al servizio ferroviario, con conseguente usucapibilità. In appello lamentavano anche che il giudice di primo grado avesse proceduto con rito non corretto e che la loro consapevolezza dell’occupazione abusiva fosse irrilevante. In cassazione formularono due motivi: il primo per violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione/omesso esame, deducendo omessa pronuncia su due questioni di appello e nullità della sentenza d’appello per asserita incompatibilità del giudice che aveva redatto la sentenza di primo grado; il secondo per violazione delle norme sui beni demaniali (artt. 822 e ss. c.c.), sostenendo che l’area occupata non fosse demanio pubblico e che vi fosse stata sdemanializzazione tacita per cessazione della destinazione pubblica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza che mirava, sotto veste di violazione di legge, a una nuova valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito sulla natura demaniale dell’area e sull’assenza di elementi univoci di sdemanializzazione. Ha inoltre escluso la nullità per asserita incompatibilità del giudice, osservando che non vi era stata partecipazione del medesimo magistrato in violazione del principio di immutabilità del giudice nel senso dedotto dai ricorrenti. Quanto al primo motivo, la Corte ha qualificato come inammissibile la parte relativa alla "doppia conforme" e ha comunque ritenuto infondate le censure di omessa pronuncia, richiamando il principio secondo cui il giudice non deve confutare tutte le argomentazioni delle parti se la decisione esclude logicamente i motivi non esaminati. In conseguenza del rigetto, la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato
La Corte ribadisce che non c’è omessa pronuncia quando la decisione, per la sua ratio, esclude logicamente le questioni non espressamente trattate.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando, sotto la forma del vizio motivazionale, mira in realtà a una rivalutazione del fatto operata dal giudice di merito.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’obbligo di astensione del magistrato che abbia già conosciuto della causa in altro grado non determina nullità se, nel caso concreto, non si realizza una partecipazione incompatibile alla decisione.
Richiamato insieme all’art. 51 c.p.c. per escludere la dedotta incompatibilità del giudice.
Il principio di immutabilità del giudice opera con riferimento alla persona fisica del magistrato che assiste all’udienza di discussione e decide la causa.
La decisione è stata resa nel procedimento accelerato previsto per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
In caso di definizione conforme alla proposta e rigetto del ricorso, è stata applicata la condanna per responsabilità aggravata e la somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
È richiamato per affermare che la questione sulla natura demaniale del bene non può essere risolta con una mera diversa lettura delle risultanze di fatto, ma dipende dall’accertamento di merito sulla destinazione e sulla funzionalità pubblica del bene.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che taluni beni delle Regioni non rientrino nel demanio ex art. 822 c.c.; la Corte però non accoglie questa impostazione perché la censura implica una rivalutazione del fatto.
Richiamato per sostenere la diversa qualificazione dei beni ferroviari come patrimonio indisponibile o demanio accidentale; la Corte non lo applica in modo favorevole ai ricorrenti.
Massime di principio
- La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, pur formalmente riferita a norme sostanziali, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze fattuali e della qualificazione operata dai giudici di merito.
- Non sussiste omessa pronuncia se la sentenza espone una ratio decidendi che, per incompatibilità logica, esclude la fondatezza delle questioni non espressamente affrontate.
- La nullità per asserita incompatibilità del giudice richiede la concreta violazione del principio di immutabilità del giudice; non basta la mera allegazione della pregressa trattazione della causa in altro grado se il collegio che decide è quello che ha trattenuto la causa in decisione.
- In tema di beni pubblici, la contestazione sulla natura demaniale o sulla pretesa sdemanializzazione non può essere risolta in cassazione attraverso una diversa lettura del compendio istruttorio, quando il giudice di merito abbia accertato l’assenza di atti univoci e incompatibili con la volontà conservativa della destinazione pubblica.
- Il giudice di merito non ha l’obbligo di confutare analiticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente una motivazione che consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito e che renda incompatibili, per implicito, le tesi non accolte.
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