Sentenza del 08/11/2016 n. 5719 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Metodo sintetico - Onere della prova - Poteri del giudice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento sintetico previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, fondato sulla disponibilità di beni-indice e su elementi indicativi di capacità contributiva. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la disponibilità di redditi non imponibili o esenti fosse sufficiente a giustificare la propria situazione patrimoniale. La sentenza precisa invece che egli deve dimostrare anche il collegamento concreto tra tali somme e il mantenimento o l'acquisto dei beni-indice.
La decisione
Una volta accertata l'effettiva disponibilità dei beni o degli altri elementi indicatori di capacità contributiva, il giudice non può neutralizzarne autonomamente il valore presuntivo previsto dalla legge. Deve limitarsi a valutare la prova fornita dal contribuente circa la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per sostenere quei beni, purché tale provenienza sia dimostrata in modo concreto e coerente. L'accertamento sintetico resta quindi fondato sugli elementi presuntivi, salvo adeguata prova contraria del contribuente.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento sintetico sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva, inclusa la disponibilità di determinati beni o spese. La disponibilità di tali elementi consente la presunzione di un reddito coerente, che il contribuente deve superare con prova concreta.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico non basta dimostrare di avere avuto redditi esenti, non imponibili o già tassati: occorre provare che quelle specifiche somme siano state effettivamente utilizzate per acquistare o mantenere i beni-indice.
- La prova contraria deve essere concreta, documentata e riferibile temporalmente e causalmente alle spese o ai beni contestati; la mera disponibilità astratta di denaro non è normalmente sufficiente.
- Quando l'Agenzia dimostra l'effettiva disponibilità del bene-indice, il giudice non può eliminare discrezionalmente il suo valore presuntivo, ma deve esaminare soltanto l'eventuale prova della provenienza non imponibile delle risorse.
- Per contestare efficacemente un accertamento sintetico è quindi necessario ricostruire con documenti verificabili la provenienza, la disponibilità e l'impiego delle somme utilizzate dal contribuente.
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