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Sentenza

Sentenza del 08/11/2016 n. 322 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava la cartella di pagamento n. 025.2008.00073111.15, relativa a imposte su redditi soggetti a tassazione separata per il periodo d’imposta 2004. In seguito alla reintegrazione lavorativa disposta giudizialmente, aveva ricevuto arretrati dal datore di lavoro ed era stato obbligato a restituire all’INPS i ratei pensionistici percepiti nel periodo precedente alla riammissione in servizio, inclusi gli importi al lordo delle ritenute IRPEF. Sosteneva quindi di avere diritto al rimborso delle imposte già trattenute e versate sui redditi successivamente restituiti, chiedendo di compensare tale credito con il debito richiesto mediante cartella. L’Agenzia delle Entrate riteneva invece non applicabili gli artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 602/1973 e sosteneva che il contribuente avrebbe dovuto utilizzare la procedura prevista dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis, del D.P.R. n. 917/1986.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello e riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva respinto il ricorso. Ha riconosciuto che le ritenute IRPEF operate sui ratei pensionistici erano imposte versate per conto del contribuente e che, poiché i redditi pensionistici erano stati successivamente restituiti all’INPS, tali imposte risultavano non dovute ab origine. È stato quindi riconosciuto il diritto al rimborso delle ritenute e disposto che il relativo credito fosse compensato con il debito indicato nella cartella impugnata. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente

    Il contribuente lo invocava per sostenere la possibilità di compensare il proprio credito verso l’Amministrazione finanziaria con il debito tributario risultante dalla cartella.

  • Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973

    La Commissione ha ritenuto applicabile la disciplina del rimborso delle imposte dirette versate in eccedenza o non dovute, riconoscendo il diritto alla restituzione delle ritenute IRPEF relative a redditi successivamente restituiti.

  • Art. 37 del D.P.R. n. 602/1973

    L’Agenzia delle Entrate ne aveva sostenuto la non applicabilità al caso concreto; la sentenza non fonda su tale disposizione l’accoglimento della domanda.

  • Art. 10, comma 1, lett. d-bis, del D.P.R. n. 917/1986

    Secondo l’Ufficio e i giudici di primo grado, il contribuente avrebbe dovuto avvalersi della disciplina prevista per gli oneri deducibili relativi a somme restituite. La Commissione regionale ha invece ritenuto direttamente applicabile la procedura di rimborso.

  • Art. 34 del D.Lgs. n. 546/1992

    Ha disciplinato la trattazione in pubblica udienza della controversia tributaria.

Massime di principio

  • Quando un contribuente restituisce integralmente redditi sui quali erano state applicate ritenute fiscali, può sorgere il diritto al rimborso delle imposte relative, perché il reddito si rivela non dovuto o privo di giustificazione definitiva.
  • Le ritenute operate dal sostituto d’imposta e versate all’Erario sono fiscalmente imputabili al contribuente sostituito; pertanto, la restituzione del reddito al lordo delle ritenute può giustificare la richiesta di rimborso anche delle imposte già versate.
  • Se l’Amministrazione iscrive a ruolo ulteriori imposte collegate a una diversa ricostruzione reddituale, il credito derivante da imposte non dovute può essere fatto valere, quando riconosciuto, per compensare il debito risultante dalla cartella.
  • La qualificazione giuridica della procedura da utilizzare è decisiva: rimborso, deduzione o compensazione non sono necessariamente strumenti alternativi liberamente scelti, ma dipendono dalla natura del reddito restituito e dal meccanismo fiscale applicabile.
  • La decisione riguarda una specifica fattispecie e non implica automaticamente il diritto al rimborso in ogni caso di restituzione di somme: occorre documentare la restituzione effettiva, le ritenute subite, il loro versamento e il collegamento con le somme richieste dall’Amministrazione.

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