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Sentenza

Sentenza del 08/11/2016 n. 270 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Contenzioso - Contributo unificato - Cartella di pagamento emessa in seguito ad invito al pagamento non impugnato - Ammissibilità dell'impugnazione avverso la cartella - Esclusione - Art. 19 d.lgs. 546/1992 - Include ogni atto autoritativo che contenga una pretesa tributaria già formata nell'an e nel quantum.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso contro la cartella di pagamento è stato respinto, poiché la pretesa tributaria doveva essere contestata tempestivamente mediante impugnazione degli inviti al pagamento. La mancata impugnazione di tali atti ha reso definitiva la pretesa, impedendo al contribuente di contestarla per la prima volta con l'impugnazione della successiva cartella.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento senza avere previamente impugnato, nei termini, gli inviti al pagamento ritualmente notificati dalla Segreteria della Commissione tributaria. Gli inviti erano stati emessi a seguito dell'omesso versamento del contributo unificato e dell'assenza di riscontro a una precedente comunicazione informativa. Secondo la Commissione, tali inviti non costituivano semplici comunicazioni bonarie, ma atti autoritativi contenenti una pretesa tributaria già determinata nell'an e nel quantum e accompagnata dall'intimazione ad adempiere, con avvertimento delle conseguenze esecutive.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. 546/1992

    Sono impugnabili gli atti indicati dalla norma e, secondo l'interpretazione giurisprudenziale richiamata, ogni atto autoritativo che contenga una pretesa tributaria già formata.

    L'elenco degli atti impugnabili comprende non solo gli atti espressamente nominati, ma anche ogni provvedimento autoritativo che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria precisa nell'an e nel quantum, con intimazione ad adempiere e possibile avvio della riscossione coattiva. Sono invece esclusi i meri inviti bonari privi di una pretesa impositiva definitiva.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 17202 del 23 luglio 2009

    Si può ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti che contengano un'esplicita pretesa tributaria.

    La tutela giurisdizionale è ammessa contro qualsiasi atto sostanzialmente impositivo, anche se non denominato secondo una delle categorie tipiche previste dalla legge, quando esso manifesti in modo concreto e definitivo la pretesa dell'amministrazione.

Massime di principio

  • La denominazione formale dell'atto non è decisiva: occorre verificare se il documento contiene una pretesa tributaria definitiva, determinata e accompagnata dall'intimazione a pagare.
  • Quando un invito al pagamento indica chiaramente il debitore, l'importo dovuto, il titolo della pretesa e le conseguenze del mancato pagamento, può essere autonomamente impugnabile come atto autoritativo.
  • La mancata impugnazione tempestiva dell'atto che per primo rende definitiva la pretesa può precludere la contestazione del merito con l'impugnazione della successiva cartella di pagamento.
  • L'impugnazione della cartella successiva non consente normalmente di recuperare contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte contro il precedente atto impositivo ritualmente notificato.
  • È essenziale distinguere le comunicazioni meramente informative o bonarie, finalizzate al dialogo con il contribuente, dagli atti che intimano formalmente il pagamento e preannunciano l'esecuzione: solo questi ultimi sono normalmente soggetti a impugnazione immediata.

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