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Sentenza

Sentenza del 08/11/2016 n. 272 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Accertamento imposte - Possibilità di notificare a mezzo p.e.c. - Esclusione - Conseguenze: inesistenza - Conseguenza: invalidità insanabile della notifica - Estensione all'atto impositivo - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità delle notifiche degli accertamenti, eseguite tramite posta elettronica certificata, sostenendo che la disciplina specifica dell’ICI non prevedesse tale modalità di notificazione. Inoltre, le PEC non contenevano integralmente gli allegati, cioè gli atti sui quali si fondava la pretesa tributaria. L’amministrazione aveva richiamato la normativa generale sull’amministrazione digitale e il D.P.R. n. 600/1973, ma quest’ultimo riguarda esclusivamente l’accertamento delle imposte sui redditi.

La decisione

Il ricorso è stato accolto quanto alla notificazione: le notifiche effettuate via PEC sono state considerate estranee al paradigma legale e, pertanto, giuridicamente inesistenti e insanabili, non semplicemente nulle. Tuttavia, tale invalidità non ha comportato l’invalidità degli atti impositivi, poiché la notifica costituisce una condizione di efficacia dell’atto e non un suo elemento costitutivo. Gli accertamenti potranno quindi essere nuovamente notificati con modalità rituali, purché non siano maturate decadenza o prescrizione.

Norme richiamate

  • Normativa generale sull’amministrazione digitale e notifiche via PEC

    La disciplina generale sull’amministrazione digitale non può essere applicata automaticamente agli atti tributari quando la normativa speciale relativa al singolo tributo non prevede la notificazione tramite PEC.

  • Disciplina dell’ICI

    La normativa specifica dell’ICI non contemplava la possibilità di notificare gli atti di accertamento tramite posta elettronica certificata; pertanto, una notifica eseguita esclusivamente con tale modalità si pone al di fuori del modello legale.

  • D.P.R. n. 600/1973

    Il richiamo al D.P.R. n. 600/1973 è stato ritenuto improprio, perché tale decreto disciplina gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi e non l’ICI.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 19704/2015

    La notificazione è una condizione di efficacia dell’atto amministrativo e non un elemento costitutivo della sua validità. L’irregolarità o inesistenza della notifica non travolge quindi l’atto impositivo, che può essere notificato nuovamente in modo rituale.

Massime di principio

  • Per stabilire se un atto tributario possa essere notificato via PEC occorre verificare non solo la normativa generale digitale, ma anche la disciplina speciale del tributo e la normativa vigente al momento della notifica.
  • Se la legge speciale non autorizza quella modalità di notificazione, la notifica può essere considerata inesistente e insanabile, soprattutto quando manchino gli allegati essenziali che rendono comprensibile e verificabile la pretesa tributaria.
  • L’invalidità della notifica non determina automaticamente l’invalidità dell’atto impositivo: di regola incide sulla sua efficacia e sulla decorrenza dei termini per impugnarlo.
  • L’amministrazione può procedere a una nuova notificazione rituale dell’atto, ma deve rispettare gli eventuali termini di decadenza e prescrizione.
  • La mancata trasmissione degli allegati essenziali può aggravare il vizio della notificazione, perché il destinatario non riceve integralmente l’atto posto a fondamento della pretesa.

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