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Sentenza

Sentenza del 08/11/2016 n. 275 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Contenzioso - Art. 19 d.lgs. 546/1992 - Avvisi bonari - Atti non autonomamente impugnabili - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di impugnare autonomamente una comunicazione di irregolarità o avviso bonario ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. L'Agenzia riteneva tassativo l'elenco degli atti impugnabili e sosteneva che l'avviso bonario esprimesse una pretesa ancora provvisoria, modificabile all'esito del contraddittorio. Il contribuente sosteneva invece che l'atto fosse impugnabile perché recava una pretesa tributaria già definita. Nel caso concreto, la comunicazione formale era stata preceduta da una comunicazione informale e dalla produzione, da parte del contribuente, della documentazione ritenuta rilevante, sicché la pretesa risultava ormai determinata.

La decisione

Il collegio ha aderito all'orientamento favorevole all'autonoma impugnabilità degli avvisi bonari quando il loro contenuto sostanziale manifesta una pretesa tributaria definita. È stato ritenuto irrilevante il nomen iuris dell'atto e decisivo il suo contenuto effettivo. La comunicazione impugnata è stata quindi considerata assimilabile a un avviso di accertamento o di liquidazione impugnabile, poiché conteneva un invito bonario al pagamento di una somma già determinata.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Sono qualificabili come avvisi di accertamento o liquidazione, impugnabili ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto.

    L'elencazione degli atti impugnabili non impedisce l'impugnazione di atti atipici, compresi gli avvisi bonari, quando il loro contenuto sostanziale esprime una pretesa tributaria definitiva. Conta la funzione concreta dell'atto e non la sua denominazione formale.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 110/E del 22 ottobre 2010

    La risoluzione è stata richiamata dall'Agenzia, ma il collegio ha ricordato che gli atti di prassi non sono vincolanti per l'interprete e ha valorizzato, anche sulla base dei precedenti citati nella risoluzione, il contenuto sostanziale dell'atto.

  • Cassazione civile, sez. V, n. 25699/2009

    Il precedente è richiamato come espressione dell'orientamento secondo cui gli atti vanno qualificati in base al loro contenuto sostanziale e possono essere impugnabili anche se privi della denominazione formale di avviso di accertamento o liquidazione.

  • Cassazione civile, sez. V, n. 14373/2010

    Il precedente conferma la rilevanza della pretesa tributaria effettivamente comunicata, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • Un avviso bonario non è automaticamente non impugnabile: può esserlo quando comunica una pretesa tributaria precisa, attuale e ormai definita.
  • Per stabilire se l'atto sia impugnabile occorre guardare al contenuto sostanziale e agli effetti concreti, non alla sua denominazione formale.
  • La definitività della pretesa può risultare dal fatto che il contribuente abbia già partecipato al contraddittorio e prodotto documenti, senza che l'Amministrazione abbia poi modificato o riconsiderato la richiesta.
  • Se l'atto si limita a una richiesta preliminare e realmente modificabile, senza una pretesa definita, può invece mancare l'autonoma impugnabilità.
  • L'impugnazione tempestiva dell'atto che manifesta la pretesa può tutelare il contribuente senza dover attendere la successiva cartella di pagamento, soprattutto quando l'atto produce effetti lesivi immediati.

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