Cassazione Penale, Ordinanza n. 06201/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso contestava, in sostanza, la conferma del trattamento sanzionatorio: la pena base era stata fissata in misura lievemente superiore al minimo edittale per il reato ritenuto più grave, poi aumentata per la continuazione e ulteriormente influenzata dalla recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati, osservando che la determinazione di una pena base inferiore al medio edittale non richiede una specifica motivazione sui criteri dell'art. 133 c.p., ed è quindi insindacabile in sede di legittimità nei termini prospettati dal ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione la statuizione sulla pena, essendo stata la pena base determinata al di sotto del medio edittale e risultando quindi non necessaria una specifica motivazione analitica sui parametri di cui all'art. 133 c.p.
Norme richiamate
indicato come reato più grave ai fini della determinazione della pena base
richiamato come base dell'aumento per la continuazione
richiamato quale recidiva che ha inciso sulla determinazione finale della pena
la Corte ribadisce che, quando la pena base è inferiore al medio edittale, non è richiesta una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi
Massime di principio
- La doglianza sulla dosimetria della pena è inammissibile in cassazione quando si risolve in contestazioni generiche e manifestamente infondate, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la pena base è determinata in misura inferiore al medio edittale, il giudice di merito non è tenuto a una motivazione specifica e analitica sui criteri di cui all'art. 133 c.p., essendo sufficiente una valutazione non illogica della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
- La determinazione della pena base, così come l'aumento per continuazione e gli effetti della recidiva, non è sindacabile in sede di legittimità se la Corte territoriale ha operato entro margini di discrezionalità non manifestamente illogici.
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