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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37888/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli imputati impugnavano per cassazione la dichiarazione di inammissibilità dell'appello pronunciata dal Tribunale di Trani, sostenendo che l'appello contro la pronuncia di responsabilità penale estende i suoi effetti anche alla statuizione sul risarcimento del danno e che il Tribunale aveva errato nel ritenere non impugnato il capo relativo al risarcimento, violando l'art. 37 del D.Lgs. n. 274/2000 e l'art. 574, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria e relativa affermazione di responsabilità è ammissibile anche se non specificamente rivolto al capo relativo al risarcimento del danno, perché l'art. 37 D.Lgs. 274/2000 va coordinato con l'art. 574, comma 4, c.p.p., che estende l'impugnazione ai punti civili dipendenti dalla responsabilità. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Trani per il giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'appello dell'imputato contro la condanna penale comprende anche, automaticamente, le statuizioni civili (risarcimento del danno) che dipendono dall'affermazione della responsabilità, per effetto dell'art. 574, comma 4, c.p.p.
  • L'art. 37 del D.Lgs. n. 274/2000, pur disciplinando specificamente le impugnazioni davanti al giudice di pace, deve essere armonizzato con il principio codicistico di cui all'art. 574 c.p.p.; non impedisce l'ammissibilità dell'appello quando la statuizione civile dipende dalla responsabilità penale
  • In caso di accoglimento dell'appello sull'aspetto della responsabilità penale, le statuizioni civili connesse vengono automaticamente meno (revoca delle statuizioni civili)
  • Quando si impugna una condanna a pena pecuniaria con statuizione sul risarcimento, è prudente richiamare l'art. 574 c.p.p. nell'atto di impugnazione e far emergere la dipendenza tra responsabilità penale e richiesta risarcitoria
  • Il rigetto dell'appello per presunta mancata impugnazione del capo civile può essere cassato se è dimostrabile che l'impugnazione riguarda comunque la responsabilità da cui le statuizioni civili dipendono

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