Cassazione Penale, Ordinanza n. 35070/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 25 novembre 2025. Con il primo motivo ha nuovamente dedotto la nullità della sentenza di primo grado in ragione di un impedimento dell'imputato. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibili i residui motivi di appello, censurando la lettura dell'art. 581 c.p.p. Il testo non precisa il reato contestato, i fatti sostanziali, la pena né l'identità del resistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione giudicata giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche; il secondo è stato ritenuto manifestamente infondato, non ravvisandosi vizi nella valutazione della Corte d'appello circa l'inammissibilità dei residui motivi di appello alla luce dell'art. 581 c.p.p. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. conseguono le relative statuizioni, ma il testo fornito non ne specifica il contenuto. La responsabilità penale resta ferma, senza che siano indicati il reato o la pena.
Norme richiamate
il secondo motivo è manifestamente infondato non meritando censure la valutazione resa dalla Corte del merito in ordine alla inammissibilità dei residuimotivi prospettati con l'appello, ritenuta alla luce di una corretta lettura dell'ad 581 cpp
La Corte ritiene corretta la declaratoria di inammissibilità dei residui motivi di appello, in quanto conforme alla disciplina dell'art. 581 c.p.p.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non ne riporta la specifica applicazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre questioni già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le risultanze e priva di manifeste incongruenze logiche.
- È manifestamente infondato il ricorso che contesta la declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello quando la valutazione del giudice di merito risulta conforme alla disciplina dell'art. 581 c.p.p.
Come è indicizzato
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