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Sentenza

Sentenza n. 32/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del T.A.R. Palermo, sezione II, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 21 luglio 2022 che ha respinto il ricorso n. 182/2020 R.G.

Giustizia amministrativa202201187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro l'annullamento d'ufficio di una concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 2005

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale del 31 ottobre 2019, con cui era stata annullata d'ufficio una concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 2005 per un fabbricato originariamente abusivo. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990: secondo l'appellante, l'annullamento intervenuto a circa quattordici anni dal rilascio della sanatoria sarebbe stato tardivo anche considerando il termine ragionevole previsto dalla disciplina previgente alla novella del 2015; inoltre, l'amministrazione avrebbe sempre avuto a disposizione gli elementi necessari per rilevare l'illegittimità, senza che ricorresse una condotta decettiva del privato. Si deduceva altresì il difetto di interesse pubblico concreto e attuale, di motivazione e di ponderazione tra l'interesse pubblico al ripristino della legalità e l'affidamento del privato. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 7 della legge n. 241/1990 e 8 della legge regionale n. 10/1991, per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento ai titolari originari della concessione in sanatoria e ai loro eredi, ritenuti interessati a partecipare al procedimento.

La decisione

L'appello è stato respinto. Quanto al primo motivo, il CGARS ha applicato i principi dell'Adunanza Plenaria n. 8 del 2017 sull'annullamento d'ufficio di titoli edilizi in sanatoria. Poiché la concessione annullata era stata rilasciata nel 2005, non si applica retroattivamente il termine rigido di diciotto mesi introdotto dalla legge n. 124/2015; resta applicabile il requisito del termine ragionevole. Tuttavia, in presenza di una non veritiera prospettazione dei fatti posta a fondamento del titolo favorevole, il termine ragionevole decorre dalla scoperta, da parte dell'amministrazione, dei fatti rilevanti e non dal rilascio del titolo. Nel caso concreto, la falsità relativa alla data di realizzazione dell'immobile è stata accertata dal Comune soltanto nel 2019, in occasione della CILA presentata dall'appellante, sulla base di un verbale dei vigili urbani del 26 febbraio 1977 dal quale risultava che, a quella data, i lavori erano ancora in corso. L'opera, realizzata entro la fascia di 150 metri dalla battigia e dopo il 31 dicembre 1976, era insuscettibile di sanatoria. Il Comune aveva indicato le disposizioni violate, la falsità della dichiarazione sostitutiva, l'inedificabilità assoluta dell'area e l'interesse pubblico al ripristino della legalità; tale motivazione è stata ritenuta sufficiente, anche perché la falsa rappresentazione esclude un affidamento meritevole di tutela e rende recessivo l'interesse del privato. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che le osservazioni presentate nell'interesse della precedente proprietaria erano state esaminate dal Comune e avevano determinato l'acquisizione di un parere legale, pur senza modificare la conclusione sull'illegittimità della sanatoria e sull'obbligatorietà dell'annullamento. Il vizio partecipativo è stato quindi ritenuto infondato. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    «nella vigenza dell'articolo 21-nonies della L. n. 241 del 1990 - per come introdotto dalla L. n. 15 del 2005 - l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'adozione dell'atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole»

    Per i titoli edilizi in sanatoria anteriori alla novella del 2015, il termine di diciotto mesi non si applica retroattivamente; continua a operare il termine ragionevole. In caso di falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, il termine ragionevole decorre dalla scoperta dei fatti rilevanti e l'onere motivazionale dell'amministrazione è attenuato, potendo essere assolto mediante il richiamo documentato alla non veritiera prospettazione e alle norme di tutela violate.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il mancato accertamento con sentenza passata in giudicato della falsità della dichiarazione sostitutiva è stato ritenuto irrilevante, poiché il termine di diciotto mesi non era applicabile ratione temporis e, secondo i principi dell'Adunanza Plenaria, l'amministrazione può comunque ritirare il titolo illegittimo fondato sulla falsa rappresentazione.

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    La doglianza partecipativa è stata respinta poiché le osservazioni della precedente proprietaria risultavano comunque acquisite e valutate dall'amministrazione nel procedimento di annullamento.

  • art. 8 l.r. Sicilia n. 10/1991

    La norma è stata richiamata con riferimento all'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati; il motivo è stato ritenuto infondato alla luce dell'effettiva considerazione delle osservazioni presentate.

  • art. 15, comma 1, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976

    Il divieto di edificazione nella fascia di 150 metri dalla battigia rendeva insanabile l'opera realizzata dopo il 31 dicembre 1976.

  • art. 2, comma 3, l.r. Sicilia n. 15/1991

    La disposizione, avente natura interpretativa secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025, chiarisce l'efficacia diretta nei confronti dei privati del divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia.

  • art. 23 l.r. Sicilia n. 37/1985

    La disciplina regionale del condono richiedeva la prova della data di realizzazione dell'opera e non consentiva la sanatoria di manufatti ricadenti nel divieto di edificazione.

  • art. 33, lett. b), l. n. 47/1985

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento dell'insanabilità dell'abuso edilizio oggetto della concessione annullata.

  • art. 11 preleggi

    Il principio di irretroattività impedisce di computare retroattivamente il termine di diciotto mesi introdotto dalla legge n. 124/2015 rispetto a titoli adottati anteriormente.

Massime di principio

  • Il termine di diciotto mesi introdotto dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 opera soltanto per gli annullamenti d'ufficio aventi a oggetto provvedimenti adottati dopo l'entrata in vigore della novella del 2015; per i provvedimenti anteriori continua a valere il termine ragionevole previsto dalla disciplina previgente.
  • Quando un titolo amministrativo favorevole è stato rilasciato sulla base di una non veritiera prospettazione dei fatti imputabile al privato, il termine ragionevole per l'annullamento d'ufficio decorre dalla scoperta, da parte dell'amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento del ritiro, non dal rilascio del titolo.
  • La falsa rappresentazione dei presupposti di fatto o di diritto esclude la configurabilità di un affidamento legittimo del privato sulla stabilità del titolo favorevole e consente all'amministrazione di esercitare l'autotutela senza una ponderazione dell'affidamento pari a quella richiesta nei casi ordinari.
  • In presenza di un titolo edilizio in sanatoria fondato su dichiarazioni non veritiere e relativo a un'opera oggettivamente insanabile, l'onere motivazionale dell'annullamento d'ufficio può essere assolto mediante il richiamo documentato alla falsità della dichiarazione, alle circostanze accertate e alle disposizioni che sanciscono l'inedificabilità o l'insanabilità.
  • Il divieto di edificazione entro la fascia di 150 metri dalla battigia, come interpretato autenticamente dalla normativa regionale siciliana, opera direttamente nei confronti dei privati; un'opera realizzata dopo il 31 dicembre 1976 in tale fascia non è suscettibile di condono ai sensi della disciplina regionale richiamata.
  • La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento a uno degli interessati non determina l'illegittimità dell'atto quando, nel concreto svolgimento procedimentale, le osservazioni provenienti da tale soggetto siano comunque state presentate, acquisite e valutate dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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