Cassazione Penale, Ordinanza n. 20801/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato in sostanza la condanna per ricettazione e il riconoscimento della recidiva reiterata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per ricettazione di un'autovettura. In concreto, il ricorrente contestava: 1) la motivazione della sentenza di merito sulla conoscenza della provenienza delittuosa del bene, deducendo contraddittorietà della motivazione e sostenendo che non fosse dimostrato il dolo di ricettazione ex art. 648 c.p.; 2) la mancata esclusione della recidiva reiterata contestata ai sensi dell'art. 99, quarto comma, c.p., lamentando carenza di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché sostanzialmente reiterativi delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua e immune da vizi logici; inoltre ha osservato che le censure miravano a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
La ricettazione richiede anche la dimostrazione del dolo, desumibile dalla mancata plausibile giustificazione circa la provenienza del bene e dalle circostanze concrete dell'azione.
La recidiva reiterata può essere mantenuta quando il giudice motivi sulla maggiore pericolosità sociale dell'imputato, anche valorizzando il nesso tra il nuovo reato e i precedenti specificamente omogenei.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre motivi già dedotti in appello e già motivatamente disattesi dal giudice di merito, se esse mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto.
- Il dolo della ricettazione può essere desunto anche in via indiziaria dalla mancata, plausibile spiegazione della provenienza del bene e dalle circostanze complessive dell'acquisizione del bene stesso.
- La motivazione sulla recidiva reiterata è sufficiente quando il giudice evidenzi la maggiore pericolosità sociale dell'imputato attraverso la relazione tra il reato per cui si procede e i precedenti penali, specialmente se afferenti al medesimo ambito criminale.
- Il controllo di legittimità non consente di sostituire la valutazione di merito del giudice di appello sulla prova del dolo o sulla permanenza della recidiva, salvo vizi logici effettivi della motivazione.
Come è indicizzato
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