Ordinanza n. 2026/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento Per l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Interno prot. n. 24967 del 4 giugno 2021 di respingimento della istanza prot. n. K10/-OMISSIS- di concessione della cittadinanza italiana formulata dal sig. Ureche ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, notificato al ricorrente in data 24 giugno 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di respingimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno notificato il 24 giugno 2021, con cui è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Nell'ambito della verifica preliminare necessaria per la calendarizzazione della causa nelle udienze di smaltimento dell'arretrato, il Tribunale ha rilevato che, pur essendo stata confermata dalle parti la persistenza dell'interesse a ricorrere, il fascicolo non conteneva la documentazione attestante l'esito del procedimento penale a carico del ricorrente. Tale elemento è stato ritenuto necessario per assicurare che la causa fosse matura per la decisione e per evitare un successivo differimento della trattazione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione del diniego di cittadinanza. Ha disposto nei confronti di entrambe le parti l'integrazione del fascicolo mediante deposito della documentazione attestante l'esito del procedimento penale a carico del ricorrente, assegnando termine fino al 10 aprile 2026. Ha inoltre fissato per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio istruttoria del 15 aprile 2026. Il provvedimento dispone anche l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
Individua il fondamento normativo dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente; il testo non espone un'interpretazione sostanziale della disposizione.
Richiamati quali disposizioni processuali nell'ambito dell'attività istruttoria e della trattazione della causa.
divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”
Richiamato per evidenziare il limite ai rinvii nella calendarizzazione delle cause nelle udienze di smaltimento dell'arretrato.
divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”
Richiamato, insieme all'art. 72-bis c.p.a., quale fondamento del divieto di rinvio considerato nella programmazione della trattazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo deve calendarizzare una causa nelle udienze di smaltimento dell'arretrato, deve verificare non solo la persistenza dell'interesse a ricorrere, ma anche che la causa sia matura per la decisione.
- La mancanza nel fascicolo di documentazione rilevante per la decisione, quale quella attestante l'esito di un procedimento penale connesso alla controversia, può giustificare l'ordine rivolto a entrambe le parti di integrare gli atti prima della trattazione.
- Nella programmazione delle udienze di smaltimento dell'arretrato, l'esigenza di evitare rinvii incompatibili con gli impegni organizzativi assunti nell'ambito del PNRR può rendere necessaria l'acquisizione istruttoria preventiva della documentazione mancante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 106/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 175/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →