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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48813/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per profitti derivanti da reati concernenti la sottrazione al pagamento delle accise. I motivi principali erano: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Trento, sostenendo che la competenza dovesse spettare al Tribunale di Foggia in quanto il delitto più grave (associazione per delinquere ex art. 416 c.p.) si era concretizzato in Italia nella "cellula" di Cerignola; (2) nullità del provvedimento genetico e carenza di fumus commissi delicti per mancanza di elementi specifici a suo carico; (3) carenza di motivazione sul periculum e sulla richiesta di sequestro finalizzato alla confisca, posto che il ricorrente non sarebbe stato coinvolto nelle intestazioni fittizie e non sarebbe stato operativamente presente nei luoghi delle condotte contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e, assorbendo gli altri, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame. La Corte ha stabilito che, trattandosi di reato permanente e di connessione tra reato associativo e reati-fine, la competenza territoriale va determinata in base agli artt. 8, 9, 10 e 16 c.p.p.; inoltre ha ricordato che, quando la consumazione ha avuto inizio all'estero ma si sia concretamente manifestata in parte in Italia, trova applicazione l'art. 9, comma 1, c.p.p. (regola integrativa) e l'art. 10, comma 3, c.p.p., per cui può essere competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si è manifestata una parte dell'azione. La Corte ha quindi ordinato al tribunale di riesaminare se sussista la connessione ex art. 12 c.p.p. (lett. b) o lett. c)) tra il reato associativo e i reati-fine e conseguentemente quale sia il giudice territorialmente competente. Ha altresì richiamato che l'efficacia interinale delle misure cautelari adottate da giudice poi dichiarato incompetente trova applicazione e che il giudice di rinvio dovrà valutare, se necessario, l'applicazione dell'art. 27 c.p.p. in relazione all'urgenza e alla trasmissione degli atti.

Norme richiamate

  • art. 8 c.p.p.

    La competenza per territorio si individua, tra l'altro, nel luogo in cui è iniziata la consumazione del reato permanente; per il delitto associativo rileva il luogo ove si svolgono programmazione, direzione e operatività della struttura.

  • art. 9 c.p.p.

    Regola integrativa: quando la competenza non può essere determinata secondo l'art. 8, si fa riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione; applicabile anche ai reati permanenti e nei casi in cui la consumazione sia iniziata all'estero ma si sia concretamente manifestata in Italia.

  • art. 9 c.p.p.

    Norme suppletive che il Tribunale del riesame aveva ritenuto non applicabili in materia di reati connessi; la Cassazione distingue il comma 1 (integrativo) dai successivi commi.

  • art. 10 c.p.p.

    Se il reato risulta commesso in parte all'estero, la competenza va determinata alla luce degli artt. 8 e 9 c.p.p.; quindi va valutata la parte di condotta manifestatasi in Italia.

  • art. 12 c.p.p.

    La connessione oggettiva (lett. b) richiede generalmente identità soggettiva degli autori per far spostare la competenza; la connessione teleologica (lett. c) non richiede identità degli autori e può giustificare lo spostamento di competenza se il reato mezzo è finalizzato al reato fine.

  • art. 16 c.p.p.

    Criterio per stabilire il giudice competente tra reati connessi: spetta al giudice del reato più grave o, in caso di pari gravità, del primo reato.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiesta di motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha richiamato la necessità di adeguata motivazione su fumus e periculum quando rilevata, pur assorbendo la decisione sul punto rimandando il riesame.

  • art. 309 c.p.p.

    Limita la rinnovazione o la autonoma valutazione degli elementi in sede di riesame; la Corte ha osservato che l'ordinanza non doveva eludere le deduzioni svolte ma il primo motivo di incompetenza ha assunto rilievo assorbente.

  • art. 324 c.p.p.

    Richiama i limiti tra giudizio di riesame e valutazione autonoma del giudice d'appello; la Corte ha rilevato questioni relative alla corretta applicazione di tali limiti.

  • art. 27 c.p.p.

    Regola sulla competenza e sulla trasmissione degli atti in caso di incompetenza: può contemperare la regola della competenza con l'urgenza nel disporre provvedimenti cautelari; il giudice di rinvio deve valutare la sua applicabilità.

  • art. 317 e art. 321 c.p.p.

    Richiamati in relazione all'applicabilità delle regole sulla competenza anche ai sequestri e alle misure reali e alla loro efficacia provvisoria.

Massime di principio

  • La competenza territoriale tra reati connessi va determinata prioritariamente con riferimento al reato più grave; se si tratta di reato permanente, conta il luogo di inizio della consumazione o, più pragmaticamente, il luogo dove si è concretamente manifestata la base operativa.
  • Quando la consumazione è iniziata all'estero ma una parte essenziale della condotta si è manifestata in Italia, trova applicazione l'art. 9, comma 1, c.p.p., che assegna la competenza all'ultimo luogo italiano in cui è avvenuta parte dell'azione.
  • La connessione di cui all'art. 12 lett. b) richiede attenzione all'identità degli autori: non può spostare la competenza se i reati in continuazione non riguardano gli stessi imputati; la lett. c) può invece operare anche senza identità soggettiva se il reato mezzo è stato posto in essere con la finalità del reato fine.
  • L'adozione di misure cautelari reali da parte di un giudice poi dichiarato incompetente mantiene efficacia interinale; tuttavia il giudice di rinvio dovrà valutare la regolarità sostanziale dei presupposti della misura e, se del caso, applicare l'art. 27 c.p.p. per la trasmissione dell'istruzione.
  • In impugnazione il giudice deve indicare e valutare le norme integrative (art. 9, comma 1) quando la determinazione della competenza non sia possibile solo con l'art. 8, specie nei casi di comportamenti iniziati all'estero e proseguiti in Italia.

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