Sentenza n. 705/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.435,46, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova, passata in giudicato, recante la condanna del Ministero al pagamento di euro 2.435,46 oltre interessi legali. Dopo la costituzione iniziale con atto di mero stile, il Ministero ha comunicato che il pagamento sarebbe stato effettuato nel cedolino stipendiale del mese di novembre 2025. Prima della definizione del giudizio, la ricorrente ha dato atto dell’avvenuto adempimento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese, poiché il pagamento era intervenuto successivamente alla notificazione del titolo esecutivo e del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la domanda di ottemperanza aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa e che era quindi venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento ha confermato l’incontestata fondatezza della pretesa azionata. Il Ministero è stato quindi condannato a rimborsare alla ricorrente cinque sesti delle spese di lite, liquidati in euro 500,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la restante parte è stata compensata, considerato l’intervallo temporale intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la richiesta formale di pagamento, la notificazione del ricorso per ottemperanza e l’effettivo pagamento.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale, viene meno la posizione di contrasto tra le parti e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, dovendosi valutare quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’adempimento.
- Il pagamento effettuato solo dopo la richiesta formale di esecuzione del titolo e la notificazione del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese, anche se il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere.
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