Sentenza del 19/03/2018 n. 1223 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento - Studi di settore - Sanzioni applicate - Individuazione espressa del soggetto cui riferire le violazioni - Necessità - Valutazione degli elementi soggettivi della violazione - Necessità - Valutazione di cause di impunibilità - Necessità - Mancanza di tali elementi - Illegittimità delle sanzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto illegittime le sanzioni irrogate, poiché l'Amministrazione non aveva adeguatamente motivato l'individuazione del responsabile né verificato la sussistenza degli elementi soggettivi e delle eventuali cause di esclusione della punibilità. L'accoglimento riguarda quindi la pretesa sanzionatoria, nei limiti risultanti dal testo disponibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità delle sanzioni applicate nell'ambito di un accertamento fondato sugli studi di settore. In particolare, l'Ufficio si sarebbe limitato a richiamare le norme utilizzate per quantificare le sanzioni, senza individuare espressamente il soggetto cui riferire le violazioni, senza verificare gli elementi soggettivi necessari, quali colpevolezza e imputabilità, e senza valutare l'eventuale presenza di cause di impunibilità o di non punibilità.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Le sanzioni tributarie devono essere applicate indicando la violazione e il soggetto responsabile, con una motivazione che consenta di verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo e l'assenza di cause di impunibilità o non punibilità.
Massime di principio
- Il semplice richiamo alle norme sanzionatorie non è sufficiente: l'atto deve spiegare quale soggetto abbia commesso la violazione e per quali ragioni.
- L'Amministrazione deve motivare anche la sussistenza della colpevolezza o, comunque, dell'elemento soggettivo richiesto per l'irrogazione della sanzione.
- Devono essere valutate le circostanze che possono escludere la punibilità, come l'assenza di imputabilità, l'errore non colpevole o altre cause previste dalla legge.
- In mancanza di tale motivazione individualizzata, la sanzione può essere annullata anche se l'accertamento tributario principale resta eventualmente valido.
- Nelle controversie analoghe è opportuno verificare separatamente la motivazione dell'accertamento e quella relativa alle sanzioni, poiché la seconda richiede una specifica individuazione della responsabilità.
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