Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24519/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva sostanzialmente confermato la condanna di primo grado, intervenendo solo sul trattamento sanzionatorio, per un tentato furto. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicarla nonostante il quadro complessivo della vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva valorizzato precedenti condanne dell'imputato, circostanza che rendeva inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite nel precedente richiamato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la Corte territoriale dia conto di precedenti condanne dell'imputato tali da escluderne il riconoscimento.

  • art. 648 c.p.

  • Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj

    Richiamata come precedente di legittimità a sostegno del principio secondo cui i precedenti penali ostativi rendono inapplicabile la particolare tenuità del fatto.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa dalla presenza di precedenti condanne dell'imputato, quando tali precedenti siano valorizzati nella motivazione della decisione di merito.
  • La censura in cassazione sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. è manifestamente infondata se mira a sovvertire una valutazione di merito basata su elementi ostativi espressamente considerati dal giudice di appello.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente allegare in astratto la particolare tenuità del fatto: occorre confrontarsi con gli eventuali indicatori ostativi già accertati nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.