Cassazione Penale, Ordinanza n. 24519/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva sostanzialmente confermato la condanna di primo grado, intervenendo solo sul trattamento sanzionatorio, per un tentato furto. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicarla nonostante il quadro complessivo della vicenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva valorizzato precedenti condanne dell'imputato, circostanza che rendeva inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite nel precedente richiamato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la Corte territoriale dia conto di precedenti condanne dell'imputato tali da escluderne il riconoscimento.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Richiamata come precedente di legittimità a sostegno del principio secondo cui i precedenti penali ostativi rendono inapplicabile la particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa dalla presenza di precedenti condanne dell'imputato, quando tali precedenti siano valorizzati nella motivazione della decisione di merito.
- La censura in cassazione sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. è manifestamente infondata se mira a sovvertire una valutazione di merito basata su elementi ostativi espressamente considerati dal giudice di appello.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente allegare in astratto la particolare tenuità del fatto: occorre confrontarsi con gli eventuali indicatori ostativi già accertati nella sentenza impugnata.
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