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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26873/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in giudizio abbreviato, aveva confermato la condanna per falso relativo a patente (artt. 477-482 c.p.) e per ricettazione. Lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria della prescrizione, sostenendo che la Corte aveva contraddittoriamente valorizzato le sue dichiarazioni (aver acquistato il documento nel 2005) sia per negare la prescrizione sia come prova della responsabilità, mentre, in assenza di prova certa della data di falsificazione e di ricezione del documento, la prescrizione sarebbe già maturata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. La Corte ha osservato che dagli atti non risultava possibile determinare la data di falsificazione o di acquisizione del documento da parte dell'imputato e, applicando il principio di "favor rei" (richiamando la giurisprudenza recente), ha ritenuto che, in mancanza di prova certa, il momento consumativo della ricettazione debba essere collocato in prossimità del reato presupposto (furto del 2004). Ne consegue l'intervenuta prescrizione.

Norme richiamate

  • artt. 477-482 cod. pen.

    Norme che incriminano il falso relativo a documenti (quali patenti di guida). Nel caso di specie, i reati ascritti al ricorrente ricadono in queste fattispecie normative.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021 (Ceglia, Rv. 282307)

    Principio applicato: ai fini del calcolo della prescrizione per il reato di ricettazione, se manca prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo deve essere individuato, a favore dell'imputato, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (principio del "favor rei").

Massime di principio

  • Se non è possibile provare con certezza la data in cui l'imputato ha ricevuto un bene provento di reato, per il reato di ricettazione si applica il principio del "favor rei": il momento consumativo va collocato in prossimità della data del reato presupposto.
  • Le dichiarazioni del ricorrente che indicano una data di acquisizione anteriore possono, in presenza di incertezza probatoria, favorire la prescrizione se non esistono elementi certi a dimostrare una ricezione successiva.
  • Il pubblico ministero ha l'onere di provare la data di ricezione o di falsificazione quando tale elemento è rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione; in mancanza, occorre adottare un criterio favorevole all'imputato.
  • La dichiarazione di prescrizione può portare all'annullamento senza rinvio quando la perdita del diritto a punire è già intervenuta e non vi sono profili da rimettere al giudice di merito.
  • La responsabilità penale accertata in abbreviato non esclude la verifica della prescrizione: anche in quei casi la Corte di legittimità controlla la corretta applicazione dei criteri per il computo dei termini estintivi.

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