Cassazione Penale, Sentenza n. 46095/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato in cassazione la condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in quanto non avevano proposto appello avverso la sentenza di assoluzione di primo grado ma si erano limitate a depositare una memoria ai sensi dell'art. 572 c.p.p. sollecitando il pubblico ministero a proporre appello; sostenevano pertanto che l'unico atto di appello era quello del pubblico ministero e che la memoria non poteva costituire base per la loro condanna alle spese
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati. Ha ritenuto che l'appello era stato proposto solo dal Pubblico Ministero e che la memoria ex art. 572 c.p.p. ha mera funzione di stimolo e non equivale ad impugnazione. Richiamando l'art. 592 c.p.p., la Corte ha affermato che la condanna alle spese processuali presuppone la proposizione dell'impugnazione da parte della parte privata; conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese processuali delle parti civili, eliminando tale condanna (restando impregiudicata la conferma dell'assoluzione pronunciata in favore dell'imputato)
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata dai ricorrenti quale motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto che la censura riguardava la illegittima condanna alle spese in assenza di impugnazione formale della parte civile
La memoria prevista dall'art. 572 ha funzione di sollecitazione al pubblico ministero e non costituisce impugnazione autonoma della parte privata
Stabilisce che la condanna alle spese segue la proposizione dell'impugnazione; la Corte ha interpretato che senza atto di appello della parte privata non può sussistere il presupposto per la condanna alle spese
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma richiamata riguardo al rito di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto (contestuale indicazione procedurale)
Richiamata nella difesa per delineare termini e facoltà di costituzione; menzionata in ordine ai limiti entro i quali la parte civile non appellante può mantenere la propria costituzione
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 16492 del 27/11/2020
Orientamento richiamato dalla difesa secondo cui la parte civile non appellante può ricorrere in Cassazione ma soltanto per questioni rilevabili d'ufficio o di diritto sopravvenuto, non potendo devolvere questioni non discusse in appello
Massime di principio
- La memoria ex art. 572 c.p.p. ha natura di sollecitazione al pubblico ministero e non equivale ad atto di impugnazione: non produce gli effetti giuridici tipici dell'appello (es. presupposto per la condanna alle spese ex art. 592 c.p.p.)
- La condanna alle spese processuali del grado di appello presuppone che la parte privata abbia effettivamente proposto impugnazione; senza atto di appello formale della parte privata la condanna non è ammissibile
- Se una parte civile intende assumere la qualità di parte appellante e accollarsi i relativi rischi (compresa la possibile condanna alle spese), deve proporre formalmente impugnazione e non limitarsi a depositare memorie al Pubblico Ministero
- La parte civile che non ha impugnato la sentenza di primo grado può comunque ricorrere per cassazione, ma il suo ambito di censura è limitato (questioni di diritto rilevabili d'ufficio o sopravvenute); tuttavia, la Corte può annullare la sentenza di appello solo nei profili in cui riscontri illegittimità (ad es. ingiusta condanna alle spese)
- In caso di condanna alle spese ritenuta ingiustificata per mancanza di impugnazione privata, il rimedio è l'annullamento limitato alla statuizione sulle spese, senza necessità di rinvio
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