Cassazione Penale, Sentenza n. 13124/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata per carenza di motivazione, ritenendo che il G.i.p. non abbia esaminato in modo specifico i fatti e la pluralità degli indicatori utili a verificare l'unicità del disegno criminoso, limitandosi ad affermazioni assertive. La causa è stata rinviata al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio, davanti a diverso magistrato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. relativamente a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Il G.i.p. aveva rigettato l'istanza ritenendo che, nonostante una parziale identità delle norme violate e la contiguità temporale, le condotte fossero espressione di mera "professionalità" nel delitto e non frutto di una unitaria deliberazione antecedente. Il ricorrente impugnava per violazione di legge e vizio della motivazione, segnalando indicatori quali omogeneità dei reati, contiguità territoriale e temporale e assenza di dichiarazione di delinquenza abituale o professionale.
Norme richiamate
Il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita e rigorosa per accertare se gli illeciti successivi fossero stati programmati al momento del primo; omogeneità e contiguità costituiscono solo indici e non sono, di per sé, sufficienti.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Principio che anche in sede di esecuzione, come nel giudizio di cognizione, occorre un accertamento rigoroso sull'esistenza di un progetto criminoso unitario.
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013 (P.)
L'omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale sono indici rivelatori ma non bastano per presumere una unica deliberazione criminosa di fondo.
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991 (Livieri)
La valutazione del giudice di merito è insindacabile in Cassazione solo se sorretta da motivazione completa e congrua; vizi logici o travisamenti di fatto giustificano l'annullamento.
Corte cost., n. 183 del 2013
Sull'obbligo di rinnovare il giudizio davanti a diverso magistrato in caso di annullamento dell'ordinanza.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione complessiva e motivata di molteplici indicatori (identità della normativa violata, omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modus operandi, elementi di programmazione).
- La sola contiguità temporale o territoriale e la somiglianza materiale dei fatti non sono di per sé sufficienti a provare un unico disegno criminoso.
- Il giudice deve motivare specificamente come i singoli elementi probatori supportino la conclusione sulla continuità; valutazioni assertive o generiche possono essere annullate in Cassazione.
- In sede di esecuzione si applicano gli stessi criteri di approfondimento richiesti in sede di cognizione per il riconoscimento della continuazione.
- Se la motivazione è carente o contraddittoria, la sentenza può essere annullata e il giudizio deve essere rinnovato davanti a diverso magistrato.
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