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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13124/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata per carenza di motivazione, ritenendo che il G.i.p. non abbia esaminato in modo specifico i fatti e la pluralità degli indicatori utili a verificare l'unicità del disegno criminoso, limitandosi ad affermazioni assertive. La causa è stata rinviata al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio, davanti a diverso magistrato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. relativamente a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Il G.i.p. aveva rigettato l'istanza ritenendo che, nonostante una parziale identità delle norme violate e la contiguità temporale, le condotte fossero espressione di mera "professionalità" nel delitto e non frutto di una unitaria deliberazione antecedente. Il ricorrente impugnava per violazione di legge e vizio della motivazione, segnalando indicatori quali omogeneità dei reati, contiguità territoriale e temporale e assenza di dichiarazione di delinquenza abituale o professionale.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita e rigorosa per accertare se gli illeciti successivi fossero stati programmati al momento del primo; omogeneità e contiguità costituiscono solo indici e non sono, di per sé, sufficienti.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Principio che anche in sede di esecuzione, come nel giudizio di cognizione, occorre un accertamento rigoroso sull'esistenza di un progetto criminoso unitario.

  • Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013 (P.)

    L'omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale sono indici rivelatori ma non bastano per presumere una unica deliberazione criminosa di fondo.

  • Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991 (Livieri)

    La valutazione del giudice di merito è insindacabile in Cassazione solo se sorretta da motivazione completa e congrua; vizi logici o travisamenti di fatto giustificano l'annullamento.

  • Corte cost., n. 183 del 2013

    Sull'obbligo di rinnovare il giudizio davanti a diverso magistrato in caso di annullamento dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione complessiva e motivata di molteplici indicatori (identità della normativa violata, omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modus operandi, elementi di programmazione).
  • La sola contiguità temporale o territoriale e la somiglianza materiale dei fatti non sono di per sé sufficienti a provare un unico disegno criminoso.
  • Il giudice deve motivare specificamente come i singoli elementi probatori supportino la conclusione sulla continuità; valutazioni assertive o generiche possono essere annullate in Cassazione.
  • In sede di esecuzione si applicano gli stessi criteri di approfondimento richiesti in sede di cognizione per il riconoscimento della continuazione.
  • Se la motivazione è carente o contraddittoria, la sentenza può essere annullata e il giudizio deve essere rinnovato davanti a diverso magistrato.

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