Cassazione Penale, Sentenza n. 840/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso articolando tre motivi: (1) violazione di legge ex art. 292 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta assenza di valutazione critica degli elementi indiziari e per omessa motivazione sulle esigenze cautelari, deducendo che la misura cautelare si fonderebbe solo sui precedenti penali senza specificazione delle condotte e delle fonti di prova né prognosi sulla recidiva; (2) vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, sostenendo la propria buona fede perché aveva solo chiesto al tappezziere la modifica di una borsa e che dalle intercettazioni non risulterebbe che ella fosse a conoscenza del doppiofondo né che avesse inserito la droga; (3) violazione di legge ex artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione quanto all'esigenza cautelare per assenza dell'attuale e concreto pericolo di reiterazione, posto che le condotte sono remote e la ricorrente si trova in stato detentivo per esecuzione pena fino al giugno 2027, per cui sarebbe sufficiente l'obbligo di dimora nel comune di Eboli.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché riversato esclusivamente in fatto e generico. Nel merito (anche se non ha rivisitato i fatti di merito), ha ritenuto che il Tribunale di Salerno avesse compiuto una motivazione analitica e autonoma: ha valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le intercettazioni telefoniche, captazioni audio-video e il sequestro dello stupefacente; ha ricostruito la partecipazione della ricorrente nell'ambito di un'organizzazione finalizzata all'introduzione di droga e telefoni in carcere, evidenziando ruoli, indicazioni del figlio Massimo e riscontri materiali (stupefacente trovato in scarpe e borse modificate). Ha inoltre ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza degli arresti domiciliari, non venendo meno il pericolo di reiterazione nonostante lo stato detentivo attuale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è stata richiamata dalla ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento di riesame; la Corte ha ritenuto però il ricorso generico e inammissibile, implicando che non sono state fornite osservazioni specifiche e critiche richieste dalla disciplina procedurale applicabile al riesame
Invocato dalla ricorrente in relazione alla censura sulle esigenze cautelari (probabile riferimento alle misure cautelari in genere); la Corte non ha accolto la deduzione, ritenendo sussistenti esigenze cautelari fondate su elementi concreti e sulla gravità dell'organizzazione delineata
Richiamato dalla ricorrente in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari; la decisione indica che l'autorità di merito ha valutato adeguatamente la necessità della misura custodiale non superata dalle argomentazioni difensive
Applicato dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Abouelseoud)
Richiamata per sostenere che lo stato detentivo non esclude in assoluto la possibilità che una persona riacquisti la condizione di libertà per brevi periodi e dunque non elimina il rischio di reiterazione del reato
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone)
Usata per evidenziare la limitazione del sindacato prognostico su titoli restrittivi diversi e per spiegare che la valutazione del giudice cautelare non può essere sostituita da considerazioni relative ad altri procedimenti/strumenti che potrebbero intervenire autonomamente
Massime di principio
- Un ricorso di riesame/decorrenza deve essere specifico e motivato: censure generiche e puramente ricostruttive dei fatti rischiano l'inammissibilità
- Il giudice del riesame valuta l'insieme delle prove (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, captazioni audio-video, sequestri) e può fondare su di esse la sussistenza di gravi indizi
- La mera affermazione di buona fede senza elementi probatori contrari ai riscontri materiali non è sufficiente a superare gli indizi contrastanti
- La presenza di uno stato detentivo per esecuzione pena non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice può ritenere necessaria una misura cautelare anche in costanza di detenzione, per la possibilità di acquisire temporanei stati di libertà
- I precedenti penali, il ruolo organizzativo e la continuità nell'esecuzione di direttive altrui rappresentano elementi che possono giustificare misure cautelari più stringenti
- In sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito della ricostruzione dei fatti salvo che sia manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; quindi le impugnazioni devono mirare a vizi di diritto o a specifiche incongruenze probatorie
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 623/2024 del 09/01/2024
- Sentenza penale · 9 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 625/2024 del 09/01/2024
- Sentenza penale · 9 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 630/2024 del 09/01/2024
- Sentenza penale · 9 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 631/2024 del 09/01/2024
- Sentenza penale · 9 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 632/2024 del 09/01/2024
- Sentenza penale · 9 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 633/2024 del 09/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →