Cassazione Penale, Sentenza n. 20472/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva l'illegalità della sentenza di patteggiamento perché il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria del profitto del reato. L'imputata era stata riconosciuta colpevole di truffa (per avere dichiarato falsamente il periodo di residenza in Italia al fine di ottenere il reddito di cittadinanza nel periodo maggio 2019 - marzo 2022) e le era stata inflitta, su richiesta concorde delle parti, una pena sospesa di sei mesi e una multa di €200. Il Procuratore Generale ha censurato la mancata applicazione della confisca obbligatoria prevista dalla normativa richiamata rispetto al titolo di reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la confisca obbligatoria prevista per il titolo di reato in contestazione è una statuizione non negoziabile e la sua omissione configura illegittimità rilevabile in sede di cassazione. La sentenza di patteggiamento è stata annullata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria; per il resto la decisione rimane confermata. Gli atti sono stati rinviati al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio esclusivamente sul punto della confisca. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l'omissione di una misura obbligatoria rende esperibile il ricorso per cassazione e richiede la statuizione anche se non menzionata nell'accordo.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma finale citato come "cpv")
Richiamato in relazione alla quantificazione della pena e al bilanciamento di circostanze attenuanti/aggravanti nella sentenza di patteggiamento.
Riferito al delitto contestato (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).
Interpretate come disposizioni che impongono la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato per i titoli di reato in questione; l'omessa applicazione costituisce illegittimità rilevabile in cassazione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma che limita in via generale la proponibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, ma la Corte precisa che l'esclusione non opera quando si tratta di una misura obbligatoria per legge che è stata omessa.
Richiamato come disciplina generale che rende esperibile il ricorso per cassazione quando è omessa una misura obbligatoria non negoziabile, secondo la giurisprudenza citata.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin) e Sez.3, n. 30285 del 19/04/2021 (Shtogaj)
Principi di diritto consolidati secondo cui la sentenza di patteggiamento che omette una misura obbligatoria non negoziabile è impugnabile in cassazione e l'omissione deve essere sanata dall'organo giudicante.
Massime di principio
- In un patteggiamento (applicazione della pena su concorde richiesta delle parti) la Corte non può omettere di disporre misure obbligatorie previste dalla legge: l'omissione è illecito rilevabile in cassazione.
- La disciplina che limita i ricorsi contro le sentenze di patteggiamento (art. 448 c.p.p.) non impedisce il ricorso per cassazione se è stata omessa una statuizione obbligatoria per legge (misure non negoziabili, come la confisca obbligatoria).
- Se la confisca obbligatoria del profitto del reato non è stata disposta, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quella omissione e rinviare il procedimento al giudice di merito per decidere sul punto.
- Nelle ipotesi simili è essenziale distinguere tra disposizioni negoziabili (che possono essere oggetto di accordo tra le parti) e disposizioni imperative/obbligatorie (che il giudice deve comunque applicare).
- Il Procuratore della Repubblica può impugnare in Cassazione omissioni relative a misure obbligatorie, e tale impugnazione ha buone possibilità di accoglimento alla luce della giurisprudenza consolidata.
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