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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36076/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione ex art. 314 c.p.p.; si censura la mancata motivazione circa la sussistenza di una condotta colposa causale rispetto alla detenzione, contestando che la Corte di Appello avrebbe indicato le frequentazioni dell'Esposito con soggetti di ambiente camorristico senza spiegare in che modo esse abbiano avuto efficacia concausale rispetto al provvedimento restrittivo

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione della corte della riparazione secondo cui le dichiarazioni dei collaboratori e altri elementi investigativi, pur non idonei a fondare la colpevolezza penale definitiva, avevano creato un grave quadro indiziario e che le frequentazioni e la presenza di Esposito a riunioni dove si discuteva dell'uccisione hanno avuto efficacia causale nella genesi della misura restrittiva. In particolare la Corte ha qualificato la condotta come gravemente colposa nella forma di connivenza passiva, per avere Esposito, secondo la motivazione, tollerato o rafforzato la volontà criminosa partecipando a tali incontri. Conseguentemente il diritto alla riparazione è stato escluso e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; il giudice della riparazione deve accertare se la detenzione sia stata causata dal ricorrente con dolo o colpa grave

  • Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)

    Principio che il giudice della riparazione valuta ex ante, autonomamente rispetto al giudizio di merito, se la condotta del ricorrente abbia creato l'apparenza della configurabilità di un illecito penale

  • Sez. U n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)

    Conferma l'autonomia del giudizio della riparazione e la rilevanza della condotta extraprocessuale nella formazione dell'apparenza di colpevolezza

  • Sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016 (Buccini)

    Il giudice della riparazione può esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nelle indagini, se non espressamente esclusi in dibattimento

  • Sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019 (Hosni Hachemi Ben Hassen)

    La valutazione di comportamento ostativo richiede motivazione adeguata e congrua e può riguardare condotte di eclatante negligenza o imprudenza

  • Sez. 4 n. 850 del 28/09/2021 (Denaro) e Sez. 4 n. 53361 del 21/11/2018 (Puro)

    Le frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in fatti criminali possono integrare la condizione ostativa se il giudice motiva la loro idoneità a essere interpretate come indizi di complicità e la loro relazione di concausalità con la misura restrittiva

  • Sez. 3 n. 22060 del 23/01/2019 (Diotallevi)

    La colpa grave può consistere in una connivenza passiva quando essa denota omissione di doveri di solidarietà sociale, tolleranza del reato nonostante la possibilità di impedirlo o quando oggettivamente rafforza la volontà criminale

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta autonomamente, con criterio ex ante, se il comportamento del richiedente abbia contribuito a creare l'apparenza di colpevolezza che ha determinato la misura restrittiva; non si procede a una nuova valutazione della responsabilità penale
  • Frequentazioni o contatti con soggetti mafiosi o condannati possono costituire elemento di colpa grave se il giudice spiega come tali rapporti siano idonei a costituire indizi di complicità e abbiano avuto efficacia concausale nella decisione cautelare
  • La connivenza passiva può integrare colpa grave se si concretizza in tolleranza del reato, omissione di doveri prevenitivi nonostante la capacità di impedire il fatto, o se ha rafforzato oggettivamente la volontà criminosa
  • Il giudice della riparazione può utilizzare tutti gli elementi investigativi utilizzabili in fase di indagine, salvo esclusione in dibattimento, ma deve fornire motivazione adeguata e congrua sul nesso causale tra comportamento del ricorrente e adozione della misura
  • Per difendersi in casi analoghi è necessario dimostrare l'assenza di nesso causale tra le proprie condotte e l'adozione della misura, contestare l'attendibilità degli elementi indiziari (es. dichiarazioni di collaboratori) e fornire spiegazioni plausibili sulle frequentazioni ritenute ambigue
  • Se viene riconosciuta la colpa grave, il diritto all'indennizzo è escluso e il ricorrente può essere condannato alle spese processuali

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