Cassazione Penale, Sentenza n. 1889/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva ripristinato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di concorso in tentata rapina aggravata. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizi di motivazione per presunto travisamento dei gravi indizi di colpevolezza; inoltre asseriva carenza delle esigenze cautelari, richiamando la sua incensuratezza e il tempo trascorso dalla contestazione
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: parte dei motivi era non consentita (contestazione dei gravi indizi) e parte priva della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., oltre a risultare manifestamente infondati. Sul merito delle esigenze cautelari il Tribunale aveva ragionevolmente ritenuto il decorso del tempo meramente neutro e aveva ravvisato una residua concretezza e attualità del pericolo di recidiva, desumibile dal carattere preordinato del fatto e dalla scelta di obiettivi vulnerabili, non essendo emersi documentati sintomi di resipiscenza. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in considerazione della colpa nella proposizione del ricorso, è stato altresì condannato al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 28 del Regolamento di esecuzione
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. in legge)
Richiamata la forma procedurale applicata al procedimento (solo presa d'atto formale della procedura prevista dalla norma)
Codice di procedura penale, art. 310
Norma che disciplina l'intervento del Tribunale su richiesta del P.M.; contestata ordinanza era stata emessa in tale contesto
Codice di procedura penale, artt. 274 e 275
Richiamati dal ricorrente come presunta violazione; la Corte ha ritenuto però che il gravame sui 'gravi indizi' non fosse ammissibile nella sede dedotta perché l'oggetto del provvedimento era la valutazione delle esigenze cautelari
Codice di procedura penale, art. 581, comma 1
Richiesta specificità dei motivi di ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Ulteriore riferimento alle regole di specificità e ammissibilità dei motivi di impugnazione cui il ricorrente non si è adeguato
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per affermare che la proposizione del ricorso che determina l'inammissibilità per colpa giustifica l'irrogazione di una sanzione pecuniaria
Regolamento di esecuzione, art. 28
Riferimento procedurale agli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza
Massime di principio
- Un ricorso contro un provvedimento che ha riguardato esclusivamente la sussistenza delle esigenze cautelari non può trasformarsi in un sindacato sui gravi indizi di colpevolezza: tale censura è inammissibile se esula dall'oggetto dell'ordinanza impugnata
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito; la genericità o la mancata confutazione puntuale porta all'inammissibilità
- Il decorso del tempo non elimina automaticamente le esigenze cautelari: il giudice può considerarlo neutro e valutare il rischio di recidiva sulla base delle modalità del fatto (es. preordinazione, scelta di vittime vulnerabili) e dell'assenza di segni di ravvedimento
- La mancata dimostrazione documentale di cambiamento di rischio cautelare (resipiscenza, attenuazione del pericolo) rende difficile ottenere la revoca o attenuazione della misura
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o carenti può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se la inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente
- In situazioni analoghe, per aumentare le probabilità di successo, è utile documentare fatti nuovi e specifici (es. elementi di resipiscenza, circostanze modificative delle esigenze cautelari, misure alternative concrete) e rispettare i limiti di oggetto dell'impugnazione
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