Cassazione Penale, Sentenza n. 15127/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19.11.2025 (depositata il 01.12.2025) che aveva disposto la correzione di un presunto errore materiale nel decreto di confisca del 31.03.2011, relativo all'omessa indicazione del subalterno n. 4 nella descrizione di un immobile (foglio 11, particella 154). Il ricorrente sostiene che l'inserimento del sub. 4 non sia mera correzione materiale ma una modifica essenziale della decisione originaria, incidendo sulla volonta' decisoria e sulla ratio decidendi; la difesa invoca i limiti dell'istituto dell'errore materiale (art. 130 c.p.p.) secondo cui solo inesattezze formali o incompletezze meramente esterne alla volonta' del giudice possono essere corrette.
La decisione
Rigetto del ricorso. Il Tribunale ha ritenuto che l'omessa esplicita indicazione del sub. 4 costituisse una mera incompletezza e che il sub. 4 fosse comunque incluso nell'entita' immobiliare oggetto del rogito notarile del 18.11.1993 (valore probatorio), pertanto l'integrazione mediante correzione di errore materiale non ha alterato la ratio decidendi né ha determinato una nuova valutazione della misura di prevenzione patrimoniale. Si è quindi confermata la correzione del decreto di confisca per includere il sub. 4. Il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). Sentenza resa il 01/04/2026.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)
Richiamato come parametro di valutazione del motivo di ricorso per inosservanza o erronea applicazione della legge; la Corte valuta se il vizio denunciato attenga a errore materiale correggibile o a modifica essenziale della decisione.
Norma sull'errore materiale utilizzata per definire i limiti della correzione: ammessa quando si tratta di mera incompletezza o inesattezza della manifestazione esterna della volonta' decisoria e non quando la correzione incida sulla volonta' o sulla ratio decidendi.
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti; la causa e' stata decisa ai sensi delle modalita' previste dall'art. 611.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La correzione per errore materiale e' ammissibile quando l'omissione o l'inesattezza riguarda la manifestazione esterna della volonta' del giudice e non incide sulla valutazione sostanziale del provvedimento; in tali casi la correzione chiarisce o completa la descrizione senza introdurre nuovo giudizio discrezionale.
- Gli atti notarili (rogiti) e altra documentazione probatoria avente perimetrazione dell'immobile prevalgono sulle mere risultanze catastali: se il titolo dimostra che l'area o il bene erano gia' parte dell'entita' oggetto della misura, l'inserimento di dettagli catastali omessi puo' essere considerato integrazione meramente formale.
- Se l'integrazione comporta un effettivo ampliamento della misura o una modifica della valutazione di proporzione o dei presupposti della misura di prevenzione, allora la correzione non e' consentita e occorre un nuovo esame sostanziale; va valutata la potenziale incidenza sulla volonta' decisoria originaria.
- In presenza di discrepanze tra registri catastali e situazione fattuale, la possibilita' di correzione dipende dalla prova che l'elemento omesso fosse logicamente e giuridicamente parte dell'entita' decisa; la mera differenza formale del censimento non ostacola la correzione se la prova documentale mostra inclusione nell'originario oggetto.
- Chi impugna una correzione per errore materiale deve dimostrare che l'aggiunta modifica la ratio decidendi o introduce elementi nuovi e decisivi; in mancanza, il ricorso rischia il rigetto e la condanna alle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14975/2026 del 27/04/2026
- Sentenza penale · 27 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14977/2026 del 27/04/2026
- Sentenza penale · 27 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14978/2026 del 27/04/2026
- Sentenza penale · 27 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14979/2026 del 27/04/2026
- Sentenza penale · 27 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14980/2026 del 27/04/2026
- Sentenza penale · 27 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14982/2026 del 27/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →