Cassazione Civile, Ordinanza n. 19215/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
Un'impresa appaltatrice aveva chiesto al condominio il pagamento del saldo per lavori di manutenzione delle facciate e dei relativi aggetti dell'edificio. Il condominio si era difeso invocando l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sostenendo che l'appaltatrice non avesse consegnato la documentazione attestante la regolarità contributiva dei dipendenti (DURC e liberatorie INPS, INAIL e cassa edile), documentazione prevista dal contratto come condizione per il pagamento del saldo e per l'erogazione di contributi comunali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva invece ritenuto fondata l'impugnazione dell'appaltatrice, affermando che l'eccezione non fosse utilizzabile perché l'obbligazione principale era stata adempiuta, che il condominio dovesse provare il danno derivante dal mancato deposito e che la deduzione dell'eccezione solo in giudizio facesse dubitare della buona fede. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, nei primi due motivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., sia perché la Corte d'appello avrebbe escluso l'operatività dell'eccezione in presenza dell'adempimento della prestazione principale e avrebbe impropriamente applicato l'art. 2697 c.c., sia perché avrebbe ritenuto automaticamente contraria a buona fede l'eccezione sollevata per la prima volta in giudizio. Gli ulteriori motivi, relativi a una clausola sospensiva del pagamento e alla mancata autorizzazione dei lavori aggiuntivi, sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello sul perimetro applicativo dell'eccezione di inadempimento. Ha affermato che la valutazione deve riguardare globalmente tutte le obbligazioni del rapporto sinallagmatico, comprese quelle collaterali, e che la consegna della documentazione contributiva era stata contrattualmente resa essenziale ai fini del saldo. Ha inoltre precisato che il condominio non aveva l'onere di provare un danno ai fini dell'art. 1460 c.c., poiché in tale sede rileva l'inadempimento e non la sua imputabilità ai fini risarcitori. Infine, ha chiarito che l'eccezione di inadempimento può essere dedotta anche per la prima volta in giudizio, senza previa diffida o contestazione stragiudiziale, sicché non è corretto desumere automaticamente la mala fede dal solo fatto che sia stata sollevata nel processo. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'eccezione di inadempimento va valutata in rapporto all'intero assetto sinallagmatico, comprensivo anche delle obbligazioni collaterali; può essere sollevata anche per la prima volta in giudizio e non richiede previa diffida o contestazione stragiudiziale.
La Corte di cassazione esclude che, nel giudizio sull'eccezione di inadempimento, il condominio debba provare un danno come se si trattasse di domanda risarcitoria; l'onere probatorio va distinto tra inadempimento e risarcimento.
Massime di principio
- Nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, l'eccezione di inadempimento deve essere apprezzata tenendo conto non solo delle prestazioni principali, ma anche delle obbligazioni accessorie o collaterali che le parti abbiano reso essenziali nel regolamento contrattuale.
- Se il contratto subordina il pagamento di un corrispettivo alla produzione di specifica documentazione o a ulteriori adempimenti dell'altra parte, la mancata esecuzione di tali obblighi può legittimare il rifiuto del pagamento ai sensi dell'art. 1460 c.c.
- L'eccezione di inadempimento non richiede, di regola, una previa diffida o contestazione stragiudiziale e può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale.
- Nel giudizio sull'eccezione di inadempimento non va confuso il piano dell'inadempimento con quello del risarcimento del danno: per opporre la exceptio non è necessario provare il danno subito, che attiene invece alla responsabilità risarcitoria.
- La valutazione della buona fede nell'esercizio dell'eccezione di inadempimento non può fondarsi automaticamente sul solo fatto che l'eccezione sia stata proposta in giudizio.
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