Sentenza del 24/02/2021 n. 690 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Redazione del P.V.C. - Successiva rilevazione di ulteriori violazioni - Emissione dell'avviso di accertamento - Preventiva nuova formale contestazione - Necessità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento induttivo (anno 2007) emesso dall'Agenzia delle Entrate, basato su un P.V.C. e su una successiva ricostruzione a tavolino mediante applicazione di una redditività media di settore (5,01%) per determinare maggior reddito IRES/IRAP e maggior IVA. Il contribuente contestava: distruzione incolpevole della contabilità per nubifragio e produzione successiva di documentazione; rifiuto da parte dei verbalizzanti di acquisire nuova documentazione; illegittimità del metodo statistico/medio adottato dall'Ufficio; e soprattutto violazione delle garanzie procedimentali (art.12 L.212/2000) poiché l'Ufficio, presumendo ulteriori violazioni rispetto al prodromico P.V.C., non ha effettuato una nuova formale contestazione né ha dato luogo al contraddittorio preventivo richiesto in materia di IVA.
La decisione
La Commissione d'Appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza della C.T.P. che aveva accolto il ricorso della società. Il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio avesse violato l'art.12, co.7 L.212/2000 (mancata nuova formale contestazione e mancata valutazione delle osservazioni del contribuente quando l'avviso si discosta dal PVC) e, per la parte IVA, non avesse garantito il contraddittorio ante emissione dell'atto (irrinunciabile per tributo armonizzato). Inoltre ha ritenuto l'applicazione della media di settore arbitraria e non adeguatamente motivata (campione non rappresentativo, esclusione di gestioni in perdita, mancata considerazione della struttura aziendale). Conseguenza: annullamento dell'accertamento nei punti censurati e condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio per euro 10.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 12 Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Se l'atto impositivo si discosta sostanzialmente dal contenuto del prodromico P.V.C., l'amministrazione deve attivare un nuovo procedimento di formale contestazione e consentire al contribuente di presentare osservazioni e richieste; l'omissione di tale fase costituisce violazione delle garanzie procedimentali e può rendere illegittimo l'accertamento.
art. 39 DPR 600/73
Consente all'Ufficio di procedere ad accertamento induttivo in caso di mancata tenuta o esibizione delle scritture contabili obbligatorie; tuttavia l'uso di metodi induttivi non può essere arbitrario: deve essere motivato e supportato da dati idonei e rappresentativi.
art. 55 DPR 633/72
Riguarda gli accertamenti in materia di IVA e, in quanto tributo armonizzato, richiede garanzie procedurali specifiche (contraddittorio preventivo) prima di determinare l'imposta dovuta.
art. 2474 cod. civ.
Nel testo è richiamata la regola per cui la perdita incolpevole della documentazione favorevole non esonera dall'onere della prova; però ciò non autorizza l'Ufficio ad utilizzare procedure induttive arbitrarie senza considerare prove ricostruite o esibite successivamente.
art. 42, co.1 Legge n. 388/2000
Prevede l'esecuzione di controlli sulla base di parametri/indicatori di rischio; l'uso di tali parametri richiede comunque correttezza nella scelta e rappresentatività del campione.
art. 47 D.Lgs. n. 546/92
Norma richiamata in relazione all'istanza di sospensione in primo grado: indica i presupposti per la concessione della sospensione nel processo tributario.
art. 24 Legge n. 4/1929
Richiamata a sostegno del diritto di difesa procedimentale; la sentenza rileva la violazione di garanzie procedurali previste dalle norme più antiche in materia di obblighi di contraddittorio e formalità.
art. 15 D.Lgs. n. 546/92
Norma procedurale relativa alle spese di giudizio; la Corte ha condannato l'Ufficio al pagamento delle spese di lite ai sensi del principio di soccombenza.
Massime di principio
- Se l'Ufficio, a seguito di verifiche, intende discostarsi in modo sostanziale dalle risultanze del prodromico P.V.C., deve instaurare una nuova formale contestazione o comunque garantire al contribuente un contraddittorio specifico: l'omissione rende l'atto impugnabile per violazione dell'art.12 L.212/2000.
- Per la determinazione dell'IVA (tributo armonizzato) è obbligatorio garantire il contraddittorio preventivo; l'assenza di tale fase può comportare la nullità dell'accertamento.
- L'accertamento induttivo ai sensi dell'art.39 DPR 600/73 è legittimo solo se la scelta del metodo induttivo (es. redditività media di settore) è adeguatamente motivata, basata su un campione rappresentativo e tiene conto della struttura e delle specificità dell'impresa; altrimenti è arbitrario e annullabile.
- La perdita incolpevole della documentazione contabile non elimina l'onere della prova per il contribuente, ma l'Amministrazione deve comunque valutare in modo adeguato eventuali documenti ricostruiti o riprodotti e non può rifiutarsi di riceverli durante il procedimento.
- Dubbi o incongruenze sull'effettiva distruzione dei documenti (data, denuncia, esibizione parziale) devono essere valutati ma non legittimano di per sé l'applicazione meccanica di parametri senza confronto e motivazione; è prudente documentare accuratamente la perdita e i tentativi di riproduzione.
- In caso di mancata osservanza delle garanzie procedurali (formale contestazione, contraddittorio), il contribuente ha solide chance di ottenere l'annullamento dell'accertamento e la condanna alle spese dell'Amministrazione.
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