Cassazione Penale, Ordinanza n. 18044/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze fossero in parte di merito, in parte generiche e, per il profilo del ne bis in idem, nuove rispetto all'appello e quindi non deducibili in sede di legittimità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva confermato la condanna per violazione dell'art. 20, comma 14, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. Il difensore ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato, alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ex artt. 62-bis e 133 c.p. Ha inoltre dedotto, in modo ritenuto generico, la violazione del principio del ne bis in idem in rapporto a una precedente sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano. La Corte ha osservato che le censure riproponevano questioni di fatto già esaminate e disattese in appello, che la notifica del provvedimento di rigetto dell'impugnazione dell'allontanamento prefettizio risultava eseguita via PEC presso il difensore domiciliatario, che non emergevano elementi idonei a fondare un errore sulla conoscenza del provvedimento, che la particolare tenuità del fatto era esclusa dai numerosi precedenti specifici e che non erano stati allegati elementi per riconoscere le attenuanti generiche; quanto al ne bis in idem, la doglianza era stata ritenuta non autosufficiente e comunque nuova rispetto ai motivi di appello.
Norme richiamate
art. 20, comma 14, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
La disposizione è richiamata come norma incriminatrice oggetto di contestazione; la Corte non ne offre una ricostruzione autonoma, ma valuta come infondate o di merito le censure sull'elemento soggettivo del reato.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è ritenuta non applicabile nel caso concreto, in ragione dei numerosi precedenti specifici e della personalità dell'imputato.
Le attenuanti generiche vengono negate perché non sono stati forniti elementi idonei a giustificarne il riconoscimento, anche alla luce dei precedenti specifici.
La norma è richiamata ai fini della valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo; la Corte valorizza i precedenti specifici e l'inclinazione a delinquere.
La doglianza sul ne bis in idem è dichiarata inammissibile perché non proposta con l'appello e quindi non deducibile per la prima volta in cassazione.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in mere contestazioni di fatto o in doglianze generiche, soprattutto quando la sentenza impugnata abbia già affrontato in modo puntuale le medesime questioni.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando emergano numerosi precedenti specifici e una personalità del reo indicativa di abitualità criminosa, specie se il quadro complessivo non offra elementi favorevoli.
- Le attenuanti generiche richiedono allegazioni concrete e specifiche; in assenza di elementi positivi, il giudice può legittimamente negarle valorizzando i precedenti penali e la personalità dell'imputato.
- La deduzione del ne bis in idem deve essere proposta nei gradi di merito pertinenti e con specifica autosufficienza; se introdotta per la prima volta in cassazione, è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esoneri, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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