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Sentenza

Sentenza n. 9202/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei aumenti periodici di stipendio, ciascuno del 2,50%, disciplinati - per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare - dal combinato disposto degli artt. 1911 C.O.M e art. 6 bis D.L. n. 387 del 21 settembre 1987, convertito in legge 472/1987 e del conseguente obbligo - a carico dell'Istituto Previdenziale - di corrispondere gli importi differenziali sulla somma già riconosciuta con il suddetto provvedimento del 15.02.2023.

Giustizia amministrativa202306105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell'INPS di riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare cessato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio a domanda il 31 dicembre 2019 all'età di 56 anni e 2 mesi, con 42 anni di anzianità contributiva utile a pensione, ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei aumenti periodici di stipendio, ciascuno del 2,50%, previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 1911 C.O.M. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di tali norme, sostenendo che l'INPS avesse illegittimamente negato il beneficio nonostante la sussistenza dei requisiti anagrafici e contributivi. L'INPS si è costituito chiedendo il rigetto. La questione centrale riguardava anche la rilevanza del termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che il ricorrente rientrasse nella fattispecie normativa prevista dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, avendo compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Il Collegio ha escluso che il termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza previsto dal comma 2 abbia natura perentoria o che il suo superamento comporti una decadenza, poiché la disposizione non qualifica espressamente il termine come perentorio e non ricollega alla sua inosservanza alcuna conseguenza decadenziale. Richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato, il giudice ha osservato che le condizioni richieste attengono allo status anagrafico e previdenziale dell'interessato e che, comunque, l'ambiguità della disposizione impedisce di desumere una decadenza in assenza di presupposti chiari e perspicui. È stato quindi accertato il diritto del ricorrente ai sei scatti stipendiali e imposto all'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendoli nella base di calcolo. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento

    La disposizione riconosce sei scatti stipendiali del 2,50% ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita; il beneficio si applica anche al personale collocato a riposo a domanda quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 (C.O.M.)

    È richiamato quale disposizione concorrente nel fondamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Sulle somme spettanti devono essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,50% previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle Forze di polizia che, cessando dal servizio a domanda, abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile, con effetti anche sulla liquidazione dell'indennità di buonuscita.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e il suo superamento non determina decadenza quando la legge non qualifichi espressamente il termine come tale né preveda una conseguenza decadenziale.
  • Le condizioni richieste dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 riguardano lo status anagrafico e previdenziale dell'interessato al momento della cessazione dal servizio, piuttosto che il rispetto di oneri procedimentali sanzionati con la perdita del beneficio.
  • In mancanza di una previsione normativa chiara e perspicua, una decadenza dall'accesso a un beneficio previdenziale non può essere desunta dal mero superamento del termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.
  • La riliquidazione dell'indennità di buonuscita conseguente al riconoscimento dei sei scatti stipendiali comporta la corresponsione degli interessi legali sulle somme dovute, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTrattamento economico e previdenziale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiTrasparenza e pubblicità

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