Cassazione Penale, Sentenza n. 36138/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure sulla qualificazione del reato e, conclusivamente, ha constatato che il reato si era estinto per prescrizione maturata il 13 settembre 2021. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Abate impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. contestando la qualificazione giuridica del fatto: la Corte territoriale aveva ritenuto che il furto di materiali edili consumato in un cantiere integrasse la nozione di privata dimora perché il luogo risultava interdetto all'accesso degli estranei. La Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato, omettendo di verificare i requisiti indicati dalla giurisprudenza secondo cui per configurare l'art. 624-bis occorrono luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, requisito non dimostrato né compatibile con la tipologia della merce sottratta.
Norme richiamate
La norma aggravata richiede che il furto sia commesso in una privata dimora; la Corte ha interpretato la nozione di privata dimora in senso restrittivo, richiedendo che il luogo sia destinato in modo non occasionale a svolgere atti della vita privata, e non ritenendo sufficiente la sola interdizione dell'accesso agli estranei
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 (D'Amico), Rv. 270076
Precedente della Corte di Cassazione richiamato per precisare che nella nozione di privata dimora rientrano esclusivamente i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata; tale orientamento è stato applicato per censurare la motivazione della Corte d'appello
Massime di principio
- La qualificazione del furto ai sensi dell'art. 624-bis richiede più della sola limitazione dell'accesso: il luogo deve essere destinato non occasionalmente a svolgere atti della vita privata.
- Un cantiere o luogo di deposito di materiali, pur se recintato o vietato agli estranei, difficilmente configura privata dimora a meno che non vi sia prova di svolgimento abituale di attività private.
- Se la Corte territoriale non esplica i criteri giurisprudenziali applicati per definire la privata dimora, la sua motivazione può essere censurata in Cassazione e portare a riconsiderare la qualificazione del reato.
- In casi simili è opportuno contestare tempestivamente la qualificazione aggravata e verificare il decorso dei termini di prescrizione, poiché l'accoglimento della censura può portare all'estinzione del reato per prescrizione.
- La difesa deve focalizzarsi su elementi fattuali che dimostrino l'assenza di atti della vita privata nel luogo del furto e sulla correttezza della motivazione quando la qualificazione giuridica aggrava la pena.
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