Cassazione Penale, Ordinanza n. 07933/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato. Il ricorrente ha dedotto, in modo ritenuto generico, che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata già spiegava la desumibilità dell'elemento soggettivo dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa; ha quindi ritenuto che il motivo non si confrontasse specificamente con la motivazione della decisione impugnata e che, perciò, il ricorso fosse inammissibile.
Norme richiamate
Il motivo di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; il difetto di specificità comporta inammissibilità.
La mancanza di specificità dei motivi integra causa di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- L'impugnazione penale deve contenere una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato, con puntuale confronto con le relative ragioni di fatto e di diritto; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- Quando la sentenza di merito esplicita in modo adeguato da quali circostanze concrete e modalità esecutive desuma l'elemento soggettivo del reato, non è sufficiente dedurre in cassazione un generico difetto di motivazione sul dolo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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