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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32827/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva impugnato una sentenza del Tribunale di Torino, confermata dalla Corte di appello, con la quale era stato condannato al pagamento delle spese del grado. Nel ricorso per cassazione, proposto personalmente, articolava tre motivi: denunciava vizi di motivazione per la mancata esclusione della recidiva e per la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione; deduceva violazione di legge, di norme costituzionali e vizi motivazionali quanto alla determinazione della pena base e dell'aumento per la continuazione, ritenuti non proporzionati alla concreta lesività dei fatti; chiedeva infine di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p. La Corte ha rilevato preliminarmente che il ricorso per cassazione era stato proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. da parte della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. È stata ritenuta irrilevante sia l'autenticazione della sottoscrizione dell'imputato da parte di un legale, sia la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato e della delega al deposito, poiché tali atti non attribuiscono al difensore la titolarità del ricorso. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., osservando che la previsione della rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione rientra nella discrezionalità legislativa e non limita le facoltà difensive. L'inammissibilità è stata pronunciata con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è più consentita la proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 613 c.p.p., introducendo il requisito della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610 c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione con procedura semplificata e non partecipata.

  • art. 111 Cost.

    La previsione della rappresentanza tecnica obbligatoria nel giudizio di cassazione è stata ritenuta compatibile con il diritto al ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 117 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione all'art. 613 c.p.p. è stata ritenuta manifestamente infondata; il testo non espone ulteriori argomentazioni specifiche.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite riportata dalla Corte, che ha escluso una violazione derivante dall'obbligo di rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • A seguito della modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato è inammissibile se proposto personalmente e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'autenticazione, da parte di un legale, della sottoscrizione apposta personalmente dall'imputato sul ricorso non sana il difetto di sottoscrizione del difensore abilitato; allo stesso modo, la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito non gli attribuisce la titolarità dell'atto di impugnazione.
  • L'obbligo di rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore in ragione della specificità del giudizio di legittimità e non determina, di per sé, una limitazione delle facoltà difensive, anche considerando la possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione può essere pronunciata con procedura semplificata e non partecipata nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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