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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12481/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata era stata condannata dal GUP per detenzione a fini di spaccio di 7,99 grammi di cocaina, suddivisa in 30 involucri termosaldati da cui si potevano ricavare 33 dosi medie singole, con applicazione della recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile l'appello perché, ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. come modificato dal d.lgs. 150/2022, la sentenza non era appellabile in quanto alla pena detentiva era stata sostituita la pena del lavoro di pubblica utilità; è stata ritenuta irrilevante la contestuale applicazione della multa di 2.000 euro. Trasferito il gravame in cassazione ex art. 569, comma 5, c.p.p., la ricorrente ha dedotto in modo generico e assertivo che la sostanza era destinata all'uso personale, ha contestato l'esclusione della recidiva e ha chiesto un trattamento sanzionatorio più favorevole, oltre alla restituzione della somma di denaro ritenuta provento dello spaccio. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché prive di specificità e, comunque, formulate in fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato che l'appello era già stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello per difetto di appellabilità della decisione di primo grado, essendo stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in luogo della pena detentiva, con conseguente ricorribilità solo per cassazione. Nel merito, i motivi proposti sono stati ritenuti generici, assertivi e di merito, quindi inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Disposizione incriminatrice richiamata per la detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    Ha reso la sentenza di primo grado non appellabile, in presenza della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con conseguente sola ricorribilità per cassazione.

  • d.lgs. 150/2022

    Normativa di riforma richiamata come fonte della disciplina sull'inappellabilità nel caso deciso.

  • art. 569, comma 5, c.p.p.

    Ha determinato la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    I motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili perché generici, assertivi e di fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Ha fondato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per escludere la possibilità di evitare la condanna alla sanzione pecuniaria in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la legge esclude l'appello per la specifica tipologia di pena applicata in primo grado, il gravame proposto va dichiarato inammissibile e la decisione è impugnabile solo con ricorso per cassazione.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a contestazioni generiche, assertive o meramente fattuali, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza dedurre veri vizi di legittimità.
  • La presenza di una pena pecuniaria cumulata alla pena sostituita non basta, da sola, a rendere appellabile la decisione se la disciplina processuale applicabile prevede l'inappellabilità in ragione della pena sostitutiva.
  • In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali si accompagna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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