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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24693/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché depositato oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità richiedente)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse del soggetto la cui consegna al Principato di Monaco era stata disposta in esecuzione di un mandato di arresto ai fini estradizionali. La censura dedotta, per quanto emerge dal testo, riguarda esclusivamente la tempestività dell'impugnazione: la sentenza impugnata era stata notificata al ricorrente e al difensore in date diverse, e il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di quindici giorni previsto per l'impugnazione. La Corte rileva che, in assenza di norme speciali, il ricorso per cassazione segue le disposizioni generali sulle impugnazioni e che il termine di cui all'art. 585, commi 1 e 2, lett. a), c.p.p. opera anche quando il giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata. In applicazione di tale regola, il ricorso è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 585 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione, in assenza di norme speciali, è soggetto alle regole generali sulle impugnazioni e il termine per impugnare è di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento; tale termine vale anche se il giudice ha formulato una riserva di motivazione dilazionata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, salvo disciplina speciale, è assoggettato ai termini ordinari di impugnazione previsti dall'art. 585 c.p.p.
  • La presenza di una irrituale riserva di motivazione dilazionata non incide sul termine per impugnare, che resta quello di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento.
  • La proposizione del ricorso oltre il termine perentorio comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti una sua assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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