Cassazione Penale, Ordinanza n. 07872/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato. L'unico motivo deduceva violazione degli artt. 129 e 546 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era formulata in modo generico, senza indicare specificamente le ragioni di fatto o di diritto poste a base della decisione impugnata né un effettivo confronto critico con la motivazione delle sentenze di merito. È stato inoltre evidenziato che la sentenza d'appello era sorretta da motivazione completa e conforme alle risultanze processuali, in continuità con quella di primo grado, secondo il modello della doppia conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo del requisito di specificità imposto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché formulato in modo assertivo e generico. Ha inoltre osservato che la decisione di merito era basata su una pluralità di elementi di prova e su apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità perché non affetti da contraddittorietà o manifesta illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo principio applicativo nel merito della decisione
richiamato nel motivo di ricorso come parametro della motivazione della sentenza, ma la censura è stata ritenuta generica
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
la Corte lo considera come fonte del requisito di specificità dei motivi di impugnazione; la sua violazione comporta inammissibilità quando le censure non sono chiare, puntuali e confrontate con la decisione impugnata
non espressamente citato nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità è ricondotta alla mancanza di specificità dei motivi
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando le doglianze non enunciano in modo chiaro e puntuale i capi della motivazione censurati e non sviluppano un reale confronto critico con le ragioni della decisione impugnata.
- La mera riproposizione di formule assertive relative a violazione di legge o vizio di motivazione non soddisfa l'onere di specificità richiesto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello che recepisca quella di primo grado è fisiologicamente legittima e, se sorretta da adeguati elementi fattuali, non è censurabile in cassazione sotto il profilo della rivalutazione del merito.
- Gli apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito sono insindacabili in cassazione se non presentano contraddittorietà manifesta o illogicità evidente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07809/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07810/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07826/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07827/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07828/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07829/2025 del 26/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →